Cassazione Penale, Ordinanza n. 32489/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente era stata ritenuta responsabile del delitto di invasione di terreni o edifici in relazione all'occupazione arbitraria di un manufatto abusivo realizzato nell'area cortilizia di un fabbricato pubblico. In occasione del sopralluogo del 13 dicembre 2017 era stata individuata quale sola occupante del manufatto e non aveva esibito alcun titolo autorizzativo. Il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., denunciava violazione dell'art. 633 cod. pen. e vizio di motivazione per travisamento del fatto e della prova, sostenendo l'erronea equiparazione tra invasione e occupazione. Il secondo motivo denunciava, ai sensi della medesima disposizione, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ex art. 521 cod. proc. pen., poiché la Corte d'appello aveva valorizzato la presenza della ricorrente nell'immobile già nel 2015, mentre l'addebito riguardava l'occupazione contestata come permanente al 26 ottobre 2017.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondato e in parte reiterativo il primo motivo, affermando che, nel delitto di invasione di terreni o edifici, l'invasione non richiede necessariamente violenza fisica e può realizzarsi anche mediante occupazione contra ius, compiuta senza titolo attraverso la costruzione di opere su suolo altrui. Ha inoltre ritenuto non consentita in sede di legittimità la richiesta di una diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati dai giudici di merito. Anche il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: il richiamo alla pregressa presenza nell'immobile è stato considerato un elemento probatorio di conferma della persistenza e stabilità dell'occupazione contestata, non una modifica dell'imputazione né l'affermazione di responsabilità per un fatto diverso. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La nozione di invasione di terreni o edifici comprende anche l'occupazione contra ius realizzata senza modalità violente, mediante costruzione di opere senza titolo su suolo altrui; l'acquiescenza protratta del proprietario non assume rilievo escludente.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
La disposizione è stata richiamata per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione, ma le doglianze sono state ritenute manifestamente infondate e dirette a ottenere una rivalutazione del fatto non consentita in cassazione.
La violazione della correlazione tra imputazione e sentenza sussiste soltanto in presenza di una trasformazione radicale del fatto, eterogenea o incompatibile con quello contestato, tale da determinare incertezza sull'oggetto dell'accusa e concreto pregiudizio per la difesa.
Massime di principio
- Nel delitto di invasione di terreni o edifici, l'invasione non richiede necessariamente violenza fisica, potendo consistere nell'occupazione contra ius di un bene altrui realizzata senza titolo, anche mediante la costruzione di opere sul suolo altrui.
- La protratta acquiescenza del proprietario non esclude, di per sé, la configurabilità dell'occupazione contra ius integrante il delitto di invasione di terreni o edifici.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione alternativa degli elementi di fatto già esaminati in modo coerente e motivato dai giudici di merito.
- Il richiamo in sentenza a circostanze anteriori a quelle indicate nell'imputazione non viola il principio di correlazione quando tali circostanze siano utilizzate soltanto come elementi probatori di conferma della permanenza o stabilità della condotta contestata, senza modificare il nucleo essenziale dell'addebito.
- La violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza richiede una trasformazione radicale degli elementi essenziali del fatto, idonea a rendere incerto l'oggetto dell'accusa e a pregiudicare concretamente i diritti della difesa.
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