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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11081/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della sentenza di condanna per il reato di disobbedienza aggravata (artt. 173 e 47 n.2 cod. pen. m.p.) per avere contravvenuto un ordine del Magg. Francesco De Santis (18/6/2020). L'appello in Cassazione deduceva: (1) vizio di motivazione perché l'ordine sarebbe stato un "ordine qualsiasi", quindi non rientrante nell'art. 173 cod. pen. m.p. e non obbligante per il subordinato, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2001; (2) violazione di legge con riferimento all'art. 592, comma 3, cod. proc. pen., per la formula con cui la Corte militare ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali "di entrambi i gradi di giudizio", ritenuta non appropriata se non sussiste condanna nuova nel grado di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto il vizio di motivazione formulato in modo generico (causa di inammissibilità) ed in ogni caso ha confermato che l'ordine (di tornare indietro e dare spiegazioni per avere sbattuto la porta) era attinente al servizio e alla disciplina, non arbitrario né illecito, e quindi rientrava nell'ambito dell'art. 173 cod. pen. m.p. Sul secondo motivo ha dichiarato che la formula sulla condanna alle spese "di entrambi i gradi di giudizio" è una mera imprecisione/ripetizione: la conferma in appello della sentenza di condanna comporta in pratica la conferma della condanna alle spese, per cui non sussiste violazione di legge. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, con richiamo all'art. 616 cod. proc. pen. Decisione resa il 5 ottobre 2022.

Norme richiamate

  • art. 173 cod. pen. m.p.

    La Corte ha interpretato l'articolo nel senso che l'ordine impugnato, essendo attinente al servizio e alla disciplina, rientra nell'ambito della norma e imponeva l'ottemperanza del subordinato; non si è trattato di un "ordine qualsiasi".

  • art. 47 n. 2 cod. pen. m.p.

    Richiamato quale riferimento normativo congiunto alla fattispecie di disobbedienza aggravata confermata dalla Corte d'appello.

  • Corte costituzionale, sent. n. 39 del 2001

    La pronuncia della Corte costituzionale è richiamata dal ricorrente per sostenere che non tutti gli ordini rientrano nell'art. 173; la Cassazione osserva però che il principio non trova applicazione quando l'ordine è effettivamente attinente al servizio o alla disciplina, come nel caso di specie.

  • art. 592, comma 3, cod. proc. pen.

    "di entrambi i gradi di giudizio"

    La Corte ha ritenuto che la menzione delle spese processuali "di entrambi i gradi di giudizio" sia una mera imprecisione formale quando la sentenza d'appello conferma la condanna di primo grado; la formula non costituisce violazione di legge né motivo idoneo a riformare la decisione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per le conseguenze in ordine all'imputazione delle spese processuali dopo il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In ambito militare un ordine è punibile ai sensi dell'art. 173 cod. pen. m.p. solo se attinente al servizio o alla disciplina; ordini privi di tale attinenza possono non obbligare il subordinato.
  • In Cassazione le doglianze formulate genericamente come "vizio di motivazione" sono spesso inammissibili: il ricorrente deve specificare il tipo di vizio e i relativi punti critici della motivazione.
  • La conferma in appello di una sentenza di condanna comporta, di regola, la conferma anche della condanna alle spese; espressioni ridondanti come "di entrambi i gradi di giudizio" sono considerate imprecisioni formali correggibili e non invalidanti.
  • Per ottenere la riforma di una condanna per disobbedienza è necessario dimostrare concretamente l'arbitrarietà, l'illiceità o la manifesta estraneità dell'ordine rispetto alle esigenze di servizio o disciplina.
  • Le imprecisioni meramente formali nelle pronunce (es. formule sulle spese) possono essere corrette senza intaccare il merito quando sia chiaro che si è trattato di una ripetizione o di un errore non sostanziale.

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