Cassazione Penale, Sentenza n. 36965/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (detenuto)
La controversia
Il detenuto, in espiazione di pena definitiva presso la casa circondariale di Torino, aveva chiesto la liberazione anticipata per il periodo di detenzione dal 2 novembre 2022 al 2 novembre 2024. Il magistrato di sorveglianza di Torino, con ordinanza del 28 aprile 2025, aveva respinto l'istanza. Il detenuto aveva proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza; con decreto del 25 agosto 2025, il Presidente del Tribunale lo aveva dichiarato inammissibile de plano, richiamando l'attesa dell'esito di un procedimento penale relativo a fatti del febbraio 2025. Con il primo motivo di ricorso per cassazione, il detenuto ha denunciato la violazione degli artt. 69-bis, comma 4, Ord. pen., 666, comma 3, 678 e 178, comma 1, lett. a), c.p.p., deducendo che la declaratoria d'inammissibilità spettava al Tribunale di sorveglianza in composizione collegiale e che il reclamo non poteva essere deciso de plano, senza udienza camerale e partecipazione del difensore. Ha inoltre sostenuto che, trattandosi di un'impugnazione, l'inammissibilità era regolata dalle tassative cause dell'art. 591 c.p.p. Con il secondo motivo ha censurato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., la mancanza e genericità della motivazione sull'inammissibilità e l'omessa risposta alle deduzioni relative ai presupposti per la liberazione anticipata. Il secondo motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente. Ha affermato che il reclamo contro la decisione del magistrato di sorveglianza sulla liberazione anticipata è un mezzo d'impugnazione, sicché non è applicabile la procedura de plano prevista dall'art. 666, comma 2, c.p.p.; l'inammissibilità può essere dichiarata soltanto per una delle ragioni tassative dell'art. 591, comma 1, c.p.p. e dal giudice dell'impugnazione nella composizione prevista dalla legge, quindi dal collegio del Tribunale di sorveglianza, non dal suo Presidente. La decisione presidenziale ha violato le norme sulla costituzione dell'organo giudicante, determinando nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. a), e 179, comma 1, c.p.p. La Corte ha quindi annullato senza rinvio il decreto del 25 agosto 2025 e trasmesso gli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino perché decida sul reclamo. Il secondo motivo non è stato esaminato perché assorbito. La Corte ha precisato che il dispositivo, nel quale il provvedimento annullato era stato indicato per errore materiale come ordinanza, deve intendersi riferito al decreto.
Norme richiamate
la dichiarazione di inammissibilità 'de plano', disciplinata da tale disposizione normativa, è ammessa soltanto con riguardo ad una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge, uniche condizioni processuali tassative che legittimano l'emissione del decreto e la deroga alla regola del contraddittorio garantito dal procedimento in camera di consiglio.
La declaratoria de plano è consentita solo nelle ipotesi tassative indicate dalla disposizione e non può essere utilizzata per decidere un reclamo che, in quanto impugnazione, segue la disciplina propria dei mezzi d'impugnazione.
la procedura prevista dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. non è applicabile nel giudizio d'impugnazione, al cui genus è pacificamente riconducibile il reclamo sui provvedimenti del magistrato di sorveglianza per il quale, invece, vige il principio che l'inammissibilità è da valutare in base alle tassative ragioni di cui all'art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
Il reclamo contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza è soggetto alle cause tassative di inammissibilità previste per le impugnazioni dall'art. 591, comma 1, c.p.p.
art. 69-bis, commi 3 e 4, legge 26 luglio 1975, n. 354
nell'ipotesi di reclamo al Tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza, la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è dichiarata con ordinanza dal "giudice dell'impugnazione" e, quindi, nel caso in cui questo sia un organo collegiale, dal collegio e non dal presidente del tribunale di sorveglianza
Il reclamo sulla decisione del magistrato di sorveglianza in materia di liberazione anticipata è deciso dal Tribunale di sorveglianza collegialmente; anche la declaratoria d'inammissibilità compete al collegio, non al Presidente.
art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p.
la dichiarazione di inammissibilità del reclamo avverso l'ordinanza del magistrato, ove emessa dal presidente anziché dal Tribunale di sorveglianza, investito del medesimo reclamo a norma dell'art. 69-bis, commi 3 e 4, legge 26 luglio 1975, n. 354, costituisce inosservanza di norma processuale sulla costituzione dell'organo decidente, che determina la nullità assoluta del provvedimento emesso, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), e 179, comma 1, cod. proc. pen.
La decisione del reclamo da parte del solo Presidente, anziché del collegio competente, integra una violazione delle norme sulla costituzione dell'organo giudicante e determina nullità assoluta.
la dichiarazione di inammissibilità del reclamo avverso l'ordinanza del magistrato, ove emessa dal presidente anziché dal Tribunale di sorveglianza, investito del medesimo reclamo a norma dell'art. 69-bis, commi 3 e 4, legge 26 luglio 1975, n. 354, costituisce inosservanza di norma processuale sulla costituzione dell'organo decidente, che determina la nullità assoluta del provvedimento emesso, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), e 179, comma 1, cod. proc. pen.
La nullità assoluta derivante dalla violazione delle norme sulla costituzione dell'organo decidente è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Massime di principio
- Il reclamo previsto dall'ordinamento penitenziario contro una decisione del magistrato di sorveglianza ha natura di impugnazione e deve essere trattato secondo le regole processuali proprie dei giudizi d'impugnazione.
- La procedura de plano dell'art. 666, comma 2, c.p.p. non è applicabile alla declaratoria d'inammissibilità di un reclamo che ha natura di impugnazione; l'inammissibilità va valutata esclusivamente in base alle cause tassative dell'art. 591, comma 1, c.p.p.
- Quando il giudice dell'impugnazione è un organo collegiale, la declaratoria d'inammissibilità del reclamo compete al collegio e non al presidente dell'organo.
- La decisione del reclamo da parte del solo presidente, anziché del collegio competente, viola le norme sulla costituzione dell'organo giudicante e comporta la nullità assoluta del provvedimento, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36881/2026 del 21/10/2026
- Sentenza penale · 21 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36931/2026 del 21/10/2026
- Sentenza penale · 21 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36933/2026 del 21/10/2026
- Sentenza penale · 21 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36936/2026 del 21/10/2026
- Sentenza penale · 21 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36938/2026 del 21/10/2026
- Sentenza penale · 21 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36939/2026 del 21/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →