Cassazione Civile, Ordinanza n. 20076/2024 del 22/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ordine professionale)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento disciplinare avviato a carico di un architetto in relazione a fatti già oggetto di processo penale per concorso in lottizzazione abusiva. Il consiglio di disciplina provinciale gli aveva applicato la sospensione dall'esercizio della professione per sei mesi per violazione di norme deontologiche; il consiglio nazionale aveva respinto il gravame confermando la sanzione. In cassazione il professionista deduceva, con due motivi, da un lato la violazione del diritto di difesa e del giusto procedimento per totale assenza di motivazione sulle censure proposte in sede di ricorso disciplinare, contestando in particolare: la mancata specificazione delle condotte materiali a lui ascritte, la violazione del termine massimo del procedimento e l'incompetenza dell'ordine professionale a esercitare il potere disciplinare perché egli sarebbe stato, all'epoca dei fatti, dipendente pubblico; dall'altro lato, denunciava disparità di trattamento rispetto a un altro architetto coinvolto nei medesimi fatti, nei cui confronti il procedimento disciplinare sarebbe stato archiviato.
La decisione
La Corte non ha esaminato il merito dei due motivi perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c. Il ricorrente aveva allegato la notificazione della decisione impugnata, ma non aveva depositato entro venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso la copia notificata del provvedimento del Consiglio nazionale, né tale deposito era superfluo, poiché il ricorso era stato notificato oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione della decisione. La Corte ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso; non ha posto spese per gli intimati, rimasti non costituiti, e ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro del diritto di difesa, ma non scrutinato nel merito per l'improcedibilità del ricorso
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro del giusto processo e della motivazione, ma non esaminato nel merito
art. 6 CEDU
invocato dal ricorrente sul giusto processo, senza valutazione nel merito
art. 62 R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537
invocato dal ricorrente per sostenere che il potere disciplinare spettasse alla pubblica amministrazione datrice di lavoro, ma la censura non è stata esaminata
il ricorso è dichiarato improcedibile per mancato deposito della copia notificata della decisione impugnata entro il termine previsto
richiamato per escludere che il deposito della copia notificata fosse superfluo, poiché il ricorso era stato notificato oltre il termine breve
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata quale base dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
applicato per dare atto dei presupposti processuali dell'ulteriore contributo unificato
menzionato solo per dare atto che il ricorrente non aveva depositato memoria
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando il ricorrente deduce di avere ricevuto notificazione della decisione impugnata, deve depositare entro venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso la copia notificata del provvedimento impugnato; la mancata produzione determina improcedibilità, salvo che la copia sia comunque tempestivamente disponibile nel fascicolo per effetto di altri depositi.
- L'onere di deposito della decisione notificata non è superfluo se il ricorso per cassazione è stato notificato oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione della decisione: in tale ipotesi non opera l'esenzione collegata alla tempestività della notificazione del ricorso.
- Le censure di merito relative alla motivazione della decisione disciplinare e alle violazioni del diritto di difesa restano assorbite quando il ricorso sia dichiarato improcedibile per un vizio processuale preliminare.
- La declaratoria di improcedibilità del ricorso comporta il mancato esame dei motivi e, in assenza di costituzione degli intimati, non giustifica la liquidazione delle spese di legittimità a loro favore.
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