Cassazione Penale, Ordinanza n. 08497/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ipotesi di esonero. La condanna di merito per la violazione dell'art. 75 del d.lgs. n. 159/2011 è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha censurato la sentenza di appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato previsto dall'art. 75 del d.lgs. n. 159/2011. Secondo la difesa, la rilevanza penale della violazione della prescrizione che vieta alla persona sottoposta a sorveglianza speciale di associarsi abitualmente con pregiudicati presupporrebbe rapporti stabili e abituali con tali soggetti, non essendo sufficienti contatti occasionali. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato e in fatto, osservando che la decisione impugnata aveva già valorizzato plurimi episodi di frequentazione con pregiudicati in un arco temporale ristretto, tali da integrare il requisito dell'abitualità/serialità richiesto dalla norma.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
divieto di associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza
La fattispecie penale richiede un comportamento abituale o seriale; è configurabile solo in presenza di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati, non essendo sufficiente un rapporto meramente occasionale.
art. 8, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
divieto di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza
È la prescrizione la cui violazione integra il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011.
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
Massime di principio
- La violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente a persone pregiudicate integra il reato solo se i contatti con tali soggetti presentano carattere di abitualità o serialità, desumibile da plurimi incontri e da una frequentazione stabile.
- Ai fini della configurabilità del reato, il giudice può valorizzare il numero degli episodi, la concentrazione temporale delle frequentazioni, le modalità dei contatti e la qualità criminale dei soggetti frequentati.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di merito, senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici, è inammissibile se le doglianze risultano anche manifestamente infondate o meramente fattuali.
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