Cassazione Civile, Ordinanza n. 23534/2025 del 19/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
Un ente locale aveva affidato a un'ATI la realizzazione di un'area attrezzata per il tempo libero e lo sport e la ristrutturazione di un monastero. Dopo la consegna anticipata e provvisoria di parte delle opere, il committente contestava ritardi, incompletezze e stato di abbandono del cantiere, chiedendo la condanna all'esecuzione dei lavori residui e al risarcimento dei danni. Nei giudizi di merito le domande erano state respinte, perché dagli atti risultava che i lavori erano stati ultimati e certificati, mentre solo in un momento successivo si era verificata una frana che aveva danneggiato alcune opere e reso non collaudabili alcune parti dell'area attrezzata. Con il ricorso per cassazione il Comune deduceva violazione dell'art. 1453 c.c. in combinato con gli artt. 1175 e 1375 c.c., sostenendo che l'ATI era già inadempiente per la tardiva e parziale consegna, che l'evento franoso non poteva esonerarla perché sopravvenuto dopo la mora, che il cantiere era stato abbandonato e che, comunque, il giudice avrebbe dovuto disporre una CTU per quantificare i danni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse accertato in fatto, con valutazioni non censurate nei limiti consentiti, che i lavori erano stati completati il 28 luglio 1998, che il collaudo era stato effettuato solo anni dopo e che la frana era un evento non imputabile alle parti, verificatosi quando il committente era già in mora nel collaudare/verificare l'opera. Di conseguenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1207 e 1673 c.c., il rischio del perimento o deterioramento delle opere gravava sul committente; pertanto l'ente non poteva pretendere dall'appaltatore il rifacimento delle opere danneggiate né il risarcimento dei danni correlati. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché gli intimati non si sono difesi.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere la domanda di risoluzione/inadempimento, ma il motivo è stato ritenuto infondato alla luce dell'accertamento sulla sopravvenuta frana e sulla mora del committente nel collaudo.
Invocato insieme all'art. 1375 c.c. per affermare obblighi di correttezza e buona fede dell'appaltatore; la Corte non ne ha tratto un diverso esito, perché ha ritenuto decisivo il regime del rischio ex artt. 1207 e 1673 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'appaltatore dovesse completare i lavori o risarcire il danno; la Corte ha invece valorizzato la buona fede nel senso di impedire l'inerzia del committente nel collaudo.
"Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla, il perimento o il deterioramento è a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia."
La norma è stata letta nel senso che il rischio del perimento/deterioramento grava sull'appaltatore solo finché il committente non sia in mora nell'accettazione o verifica dell'opera; una volta scaduto il termine per il collaudo, il rischio passa sul committente ai sensi del combinato disposto con l'art. 1207 c.c.
Richiamato per escludere che la mora accipiendi richieda una formale offerta nei modi ivi previsti; il ritardo ingiustificato del committente nel collaudo può integrare mora senza formalità.
Utilizzato insieme all'art. 1673 c.c. per affermare che, scaduto il termine per il collaudo, il committente in mora sopporta il rischio del deterioramento/perimento delle opere.
Eccepito dalla resistente in relazione a presunta decadenza/prescrizione per vizi dell'opera; la Corte di cassazione non ha fondato su tale norma la decisione, che si è basata soprattutto sul diverso regime del rischio per mora del committente.
Eccepito dalla resistente; non è stato assunto come base della ratio decidendi della Corte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato dalla Corte per rilevare che l'accertamento in fatto della data di ultimazione dei lavori non era stato validamente censurato nei limiti del vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nell'appalto, il regime del rischio per perimento o deterioramento dell'opera va coordinato con la mora del committente nella verifica/collaudo: scaduto il termine per l'accettazione, il committente sopporta il rischio degli eventi successivi non imputabili alle parti.
- La mora del committente nel collaudo delle opere pubbliche può configurarsi per il solo superamento del termine previsto, senza necessità di una formale offerta dell'opera nei modi dell'art. 1209 c.c., quando il ritardo sia ingiustificato.
- Se un evento dannoso non imputabile alle parti interviene dopo l'ultimazione dei lavori ma quando il committente è già in mora nel collaudo, quest'ultimo non può imputare all'appaltatore il deterioramento sopravvenuto né pretendere il rifacimento delle opere danneggiate come inadempimento contrattuale.
- In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l'accertamento in fatto sul completamento dei lavori e sulla tempistica del collaudo se non nei limiti dei vizi dedotti e consentiti.
- La buona fede nell'esecuzione del contratto impone al committente di attivare tempestivamente le verifiche e di non paralizzare sine die la definizione dell'opera e il pagamento del corrispettivo.
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