Cassazione Penale, Sentenza n. 18136/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la doppia conforme di condanna per associazione finalizzata al narcotraffico (capo 1) e reati-fine (capi 2-25), chiedendo la cassazione per plurime ragioni tra cui: illegittima utilizzazione delle chat cifrate SKY ECC decrittate all'estero e acquisite con ordine europeo di indagine (o.i.e.); assenza di documentazione sulle modalità tecniche di estrazione e decrittazione (compreso l'algoritmo e le chiavi); illegittimità dell'uso di captatori informatici (trojan) dalle Autorità estere; violazione del diritto di difesa per mancata trasmissione/completezza delle conversazioni e dei verbali; vizi di motivazione nell'attribuzione delle chat a specifici imputati; carenza di prove per la partecipazione associativa e per i reati-fine; errori nel trattamento sanzionatorio e mancata concessione delle attenuanti generiche; questioni di indeterminatezza temporale del capo di imputazione. In sintesi, i motivi insistono sulla nullità/inutilizzabilità delle prove transfrontaliere e su insufficienza probatoria e vizi motivazionali in relazione alle posizioni individuali.
La decisione
La Corte di Cassazione, richiamando e applicando i principi delle recenti pronunce di legittimità (Sez. U., sent. Gjuzi e Giorgi) e i parametri della Corte di Giustizia UE, ha ritenuto in massima parte infondati i ricorsi. Ha confermato le condanne nella "doppia conforme" per la maggior parte degli imputati (DEDA, TUKU, PALI, BENGASI, DE RUGGIERO, VESELI) respingendo i motivi relativi all'inutilizzabilità delle chat decrittate all'estero poiché: (i) la presunzione relativa di conformità dell'attività svolta dall'autorità estera non era stata efficacemente contrastata dai difensori; (ii) i ricorrenti non avevano adempiuto all'onere di allegare e provare concretamente la violazione dei diritti fondamentali né avevano chiesto integrazioni probatorie mediante o.i.e. o poteri istruttori compatibili con il rito abbreviato; (iii) l'uso di captatori informatici da parte delle Autorità estere non determina di per sé inutilizzabilità alla luce dei criteri giurisprudenziali. Tuttavia la Corte ha accolto parzialmente il ricorso di BEDHIAFI: ha ritenuto carente la motivazione quanto all'utilizzo di fatti anteriore al periodo indicato nel capo di accusa per fondare la sua condanna associativa, annullando con rinvio la parte relativa a BEDHIAFI per nuovo giudizio in Corte d'Appello. Per il resto i ricorsi sono stati dichiarati infondati; la sentenza impugnata è stata in prevalenza confermata.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 74
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
La norma è stata applicata per qualificare l'associazione finalizzata al narcotraffico; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi associativi alla luce del compendio probatorio anche se fondato in parte su chat criptate decrittate all'estero
D.P.R. n. 309/1990, art. 73 comma 6
Valutata in relazione all'aggravante del concorso di tre o più persone sul 'medesimo lato dello scambio commerciale'; la Corte ha ritenuto l'aggravante correttamente applicata ove risultino plurimi acquirenti coinvolti, non venendo scalfita dall'assoluzione di taluni coimputati
Codice di procedura penale, art. 270
Richiamato per la disciplina della produzione di verbali e registrazioni di intercettazioni provenienti da altro procedimento; la Corte ha sottolineato che la mancata produzione del decreto autorizzativo non comporta automaticamente inutilizzabilità e che grava sulla difesa l'onere di allegare e provare le patologie
Codice di procedura penale, art. 247 comma 1-bis
art. 247, comma 1-bis c.p.p.
Richiamato nella discussione sull'uso dei captatori informatici; la Corte ha ritenuto che l'eventuale utilizzo di trojan da parte delle autorità estere non determini automaticamente inutilizzabilità nel procedimento italiano
Codice di procedura penale, artt. 238 e 270 e 78 disp. att.
artt. 238 e 270 c.p.p.; 78 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate sul regime di circolazione delle prove tra procedimenti penali e sull'acquisizione delle prove già formate nello Stato di esecuzione; la Corte le ha interpretate in senso che consentono acquisizione tramite o.i.e. senza preventiva autorizzazione del giudice italiano, fermo controllo sui diritti fondamentali
Direttiva 2014/41/UE (ordine europeo di indagine), artt. 6, 14, 31
art. 6; art. 14; art. 31 Direttiva 2014/41/UE
La Corte ha interpretato la Direttiva come fondante una presunzione relativa di conformità e principio di reciproco riconoscimento; ha richiamato che l'art. 6 non impone sempre condizioni sostanziali identiche a quelle interne e che l'art. 14 può imporre esclusione di prove solo se la parte dimostra che non ha potuto efficacemente osservare
D.lgs. n. 108/2017 (attuazione Direttiva 2014/41/UE), artt. 24 e 31
art. 24 e art. 31 d.lgs. n. 108/2017
Interpretato nel senso che la notifica di intercettazioni da parte dello Stato di esecuzione sorge quando questo viene a conoscenza di indirizzi di comunicazione utilizzati in un altro Stato e che l'inutilizzabilità sussiste solo se le captazioni non sarebbero consentite in un caso interno analogo
Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sezioni Unite (Gjuzi e Giorgi, sent. 29/02/2024)
Sez. U. n. 23755/2024 (Gjuzi); n. 23756/2024 (Giorgi)
Fornite le linee guida: le prove decrittate all'estero rientrano nella disciplina della circolazione delle prove; l'o.i.e. può acquisire prove già formate senza preventiva autorizzazione del giudice italiano; presunzione relativa di conformità dell'attività estera salvo prova contraria a carico della difesa; uso di captatori informatici non è di per sé illegittimo
Decisione Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, C-670/22 (sent. 30/04/2024)
C-670/22 (ENCROCHAT), §§ 99-105
Ribadito il principio del reciproco riconoscimento e della presunzione relativa; sottolineata l'obbligatorietà di escludere prova se la parte non può efficacemente svolgere osservazioni su elemento preponderante, ma la Corte evidenzia anche che lo Stato di emissione non può sindacare il procedimento dello Stato di esecuzione
Massime di principio
- Le prove decrittate da autorità straniere e trasmesse mediante ordine europeo di indagine sono acquisibili dal giudice italiano; tuttavia la difesa deve allegare e provare concretamente eventuali violazioni dei diritti fondamentali per ottenerne l'esclusione
- La presunzione di conformità dell'attività svolta dallo Stato di esecuzione è relativa: non basta un'asserzione generica di irregolarità; servono allegazioni e prove precise e, se del caso, richieste istruttorie integrative (ulteriore o.i.e., consulenze tecniche, o poteri istruttori del giudice)
- L'uso di captatori informatici (trojan) da parte di autorità estere non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle prove in Italia; va invece valutato nel quadro della presunzione di conformità e della prova opposta dalla difesa
- La semplice mancata trasmissione del decreto autorizzativo straniero o la mancata ostensione dell'algoritmo non impedisce in via automatica l'utilizzabilità delle intercettazioni: la difesa deve mostrare, con elementi tecnici o fattuali, l'opacità o la possibile alterazione dei dati
- Se la difesa sceglie riti con limiti istruttori (es. abbreviato), deve attivarsi tempestivamente per ottenere integrazioni probatorie utili a contestare l'uso di prove straniere; l'inerzia può portare al rigetto per genericità delle censure
- Il controllo del giudice ad quem sulle prove transfrontaliere non è esplorativo ma circoscritto: richiede situazioni patologiche evidenti o allegazioni provate che superino la presunzione di conformità
- Nelle contestazioni sull'identità del soggetto in chat criptate, ordine diacronico e convergenza di elementi (IMEI, riscontri investigativi tradizionali, coincidenze temporali/di viaggio, rinvenimenti materiali) rafforzano l'attribuzione e rendono meno efficace una mera contestazione formale
- In ipotesi di vizi motivazionali riguardanti l'utilizzo di fatti anteriori al dies a quo del capo di imputazione, la motivazione dev'essere chiara nel collegare tali fatti al periodo rilevante; in mancanza la decisione può essere annullata e rinviata
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18126/2025 del 14/05/2025
- Sentenza penale · 14 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18128/2025 del 14/05/2025
- Sentenza penale · 14 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18130/2025 del 14/05/2025
- Sentenza penale · 14 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18131/2025 del 14/05/2025
- Sentenza penale · 14 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18132/2025 del 14/05/2025
- Sentenza penale · 14 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18133/2025 del 14/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →