Cassazione Civile, Ordinanza n. 37918/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso in favore di un soggetto che assumeva di essere creditore sulla base di una scrittura ricognitiva di debito di Euro 1.000.000,00, rilasciata dal debitore in favore di un terzo, poi asseritamente cedente il credito. Il debitore propose opposizione e ottenne accoglimento in primo grado; il creditore appellò, ma la Corte d'appello rigettò l'impugnazione rilevando, tra l'altro, che i documenti del monitorio non erano stati ritualmente prodotti in appello e che la scrittura incorporata nell'atto di appello era inutilizzabile perché il debitore ne aveva contestato la conformità all'originale. Nel ricorso per cassazione il ricorrente dedusse violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 215 c.p.c., sostenendo che: la produzione del documento corrispondente alla scrittura privata non fosse necessaria perché non contestato che esso fosse stato prodotto nel monitorio e visionato dall'opponente; l'opponente avrebbe dovuto indicare specificamente quali documenti, tra quelli depositati in appello, fossero diversi da quelli di primo grado; ai sensi dell'art. 347, comma 2, c.p.c. non sarebbe stato necessario depositare il fascicolo di primo grado con l'appello; la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere indispensabile il documento e nel non considerare la sua produzione con l'iscrizione a ruolo in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il ricorrente confondeva la disciplina della costituzione in appello con quella relativa ai documenti ritenuti indispensabili per la decisione: la valutazione dell'indispensabilità spetta al giudice di merito. Ha ritenuto corretto l'apprezzamento della Corte territoriale secondo cui non era dimostrata la rituale produzione del documento con la nota di deposito del 2 agosto 2013, in mancanza di un indice del fascicolo sottoscritto dal cancelliere, secondo quanto richiesto dall'art. 74, ultimo comma, disp. att. c.p.c. Ha inoltre condiviso la decisione di non attribuire efficacia alla copia della scrittura inserita nell'atto di appello, poiché la controparte ne aveva contestato la conformità all'originale. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti temporali, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla verificazione/disconoscimento della scrittura privata; la censura che la invocava è stata ritenuta infondata perché la contestazione della conformità della copia e la tardività del disconoscimento sono state apprezzate dalla Corte di merito
richiamato come norma sulla rilevanza del disconoscimento della scrittura privata; la Cassazione ha escluso che la disciplina invocata imponesse una diversa soluzione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
richiamato per sostenere che in appello non fosse necessario depositare il fascicolo di primo grado; la Corte ha chiarito che tale norma attiene alla costituzione in appello, non alla valutazione dei documenti indispensabili ai fini della decisione
art. 74, ultimo comma, disp. att. c.p.c.
richiamato per affermare la necessità di un indice del fascicolo sottoscritto dal cancelliere ai fini della prova della produzione documentale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- In appello, la disciplina della costituzione della parte e quella della prova della rituale produzione dei documenti sono piani distinti: il fatto che alcuni atti possano essere inseriti nel fascicolo non esonera dall'onere di dimostrare che specifici documenti siano stati effettivamente prodotti.
- La valutazione circa l'indispensabilità di un documento ai fini della decisione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione coerente.
- Se una copia documentale inserita nell'atto di impugnazione è contestata quanto alla conformità all'originale, essa non può essere automaticamente utilizzata come prova del contenuto del documento originario.
- La parte che deduce l'avvenuta produzione documentale deve fornire un riscontro oggettivo e verificabile della stessa; in mancanza di un indice del fascicolo sottoscritto dal cancelliere, la produzione può non ritenersi dimostrata.
- La tardività del disconoscimento della scrittura privata non sana, di per sé, le carenze probatorie relative alla rituale produzione del documento nel grado di giudizio in cui esso viene invocato.
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