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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31787/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato e non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. In conseguenza dell'inammissibilità totale, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo la declaratoria dovuta per colpa.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Venezia del 18 marzo 2025, che aveva confermato la sua responsabilità penale pronunciata dal Tribunale di Verona per il delitto di danneggiamento aggravato. Il ricorso è stato però proposto personalmente dall'imputato, con atto sottoscritto solo da lui, sebbene con firma autenticata da un avvocato. La Corte di cassazione ha ritenuto che tale modalità di proposizione fosse inidonea, perché il ricorso per cassazione richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore iscritto nell'albo speciale, e l'autenticazione della firma non sostituisce la sottoscrizione da parte del difensore abilitato.

Norme richiamate

  • art. 571 c.p.p.

    Richiamato per distinguere la legittimazione a impugnare dalle modalità di esercizio del diritto di impugnazione, che nel ricorso per cassazione richiedono la necessaria rappresentanza tecnica.

  • art. 613 c.p.p.

    Richiamato per affermare che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 39 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per chiarire che l'autenticazione della sottoscrizione attesta solo la genuinità della firma e la sua riferibilità alla parte, ma non sana il difetto di sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore abilitato.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto dalla parte personalmente, poiché l'esercizio del diritto di impugnazione richiede la sottoscrizione di un difensore munito della speciale abilitazione prevista dalla legge.
  • La distinzione tra legittimazione a impugnare e modalità di proposizione dell'impugnazione comporta che la titolarità sostanziale del diritto non elimina l'esigenza della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità.
  • L'autenticazione della firma del ricorso da parte di un avvocato non equivale alla sottoscrizione del ricorso da parte del difensore specialmente abilitato e non sana il vizio di inammissibilità.
  • L'inammissibilità totale del ricorso per cassazione determina, oltre alla condanna alle spese, anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende quando l'inammissibilità sia dovuta a colpa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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