Cassazione Penale, Sentenza n. 38421/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 21/05/2024 che ha confermato il sequestro preventivo del 95% delle quote della BOCA 29 Srls. adottato ai sensi dell'art. 321 c.1 c.p.p., in relazione ai reati provvisoriamente ascritti (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e trasferimento fraudolento di valori). Il ricorrente deduce tre motivi: 1) carenza/insufficienza della motivazione sul fumus commissi delicti (il Tribunale avrebbe valorizzato solo alcuni elementi indiziari senza considerare altri fattori che dimostrerebbero la legittimità dell'operazione); 2) assenza dell'elemento soggettivo (dolo) in capo al ricorrente sia per il trasferimento fraudolento sia per la sottrazione al pagamento delle imposte; 3) assenza del periculum in mora e dell'idoneità delle quote sequestrate a costituire pertinenza dei reati contestati.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto infondate tutte le censure: ha confermato che la decisione del Tribunale di Milano è sufficientemente motivata in punto di fumus, ha ricordato che ai fini del sequestro preventivo è richiesta la "serietà degli indizi" e non i gravi indizi di colpevolezza, ha affermato che il giudice può rilevare il difetto dell'elemento soggettivo solo se emergente "ictu oculi" e che ciò non si verifica nel caso; ha inoltre ritenuto che, anche in assenza di prova della coscienza colpevole del ricorrente, il sequestro delle quote sia legittimo laddove la società risulti strumentalmente asservita all'attività illecita (durevole subservienza) e la libera disponibilità delle quote possa agevolare la protrazione o l'aggravamento delle conseguenze del reato. Conseguenza: ordinanza impugnata confermata e ricorso cassato (rigetto).
Norme richiamate
art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che autorizza il sequestro preventivo; è stata la base normativa del provvedimento impugnato e la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente dimostrato la pertinenzialità delle quote rispetto ai reati contestati
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disposizioni attuative c.p.p.
Regola la sinteticità dei motivi in cassazione; il ricorso rispettava i limiti di enunciazione richiesti e quindi è stato esaminato nei termini consentiti
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Principio relativo ai requisiti della motivazione degli atti giurisdizionali; la Corte ha valutato che la motivazione del Tribunale era conforme ai requisiti minimi di coerenza e completezza
Regole sulla valutazione degli elementi indiziari; la Corte ha confermato che il Tribunale ha valutato gli indizi secondo i canoni richiesti per il riesame
Norma sulle condizioni generali per le misure cautelari personali; richiamata per distinguere i requisiti delle misure personali da quelli delle misure reali, confermando che per il sequestro preventivo non è richiesta la prova di gravi indizi di colpevolezza
Riferimento alla fattispecie penale tributaria (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte); richiamata per spiegare che, ai fini del sequestro non finalizzato alla confisca, non è indispensabile che il proprietario formale sia anche autore del reato
Richiamato in relazione alla documentata condanna di Carollo (e alla sua sottoposizione a misure di prevenzione personali), elemento fattuale utilizzato per fondare l'impianto accusatorio e la strumentalità societaria
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammissibile principalmente per violazione di legge; l'illogicità della motivazione è rimessa a specifica censura ex art. 606 lett. e).
- Per il sequestro preventivo è sufficiente la "serietà degli indizi" (fumus commissi delicti), non i gravi indizi di colpevolezza richiesti per misure personali più afflittive.
- Il giudice può rilevare il difetto dell'elemento soggettivo nelle misure reali solo se tale difetto emerge in modo immediato (ictu oculi); altrimenti la valutazione spetta al giudizio di merito.
- Il sequestro preventivo può colpire beni di terzi quando la loro libera disponibilità sia idonea ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato o a agevolare ulteriori attività illecite: è necessario dimostrare una strumentalità durevole e non occasionale del bene rispetto all'attività criminale.
- Nelle vicende di trasferimento di beni e intestazioni fittizie, elementi come flussi finanziari anomali, coincidende temporali degli atti e il ruolo effettivo di un dominus di fatto sono indizi rilevanti per la sussistenza del fumus e del periculum.
- Il principio di adeguatezza e proporzionalità impone che il giudice della cautela motivi il nesso specifico tra bene e condotta e verifichi che la misura adottata sia necessaria e proporzionata rispetto all'obiettivo di prevenzione.
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