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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38421/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 21/05/2024 che ha confermato il sequestro preventivo del 95% delle quote della BOCA 29 Srls. adottato ai sensi dell'art. 321 c.1 c.p.p., in relazione ai reati provvisoriamente ascritti (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e trasferimento fraudolento di valori). Il ricorrente deduce tre motivi: 1) carenza/insufficienza della motivazione sul fumus commissi delicti (il Tribunale avrebbe valorizzato solo alcuni elementi indiziari senza considerare altri fattori che dimostrerebbero la legittimità dell'operazione); 2) assenza dell'elemento soggettivo (dolo) in capo al ricorrente sia per il trasferimento fraudolento sia per la sottrazione al pagamento delle imposte; 3) assenza del periculum in mora e dell'idoneità delle quote sequestrate a costituire pertinenza dei reati contestati.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto infondate tutte le censure: ha confermato che la decisione del Tribunale di Milano è sufficientemente motivata in punto di fumus, ha ricordato che ai fini del sequestro preventivo è richiesta la "serietà degli indizi" e non i gravi indizi di colpevolezza, ha affermato che il giudice può rilevare il difetto dell'elemento soggettivo solo se emergente "ictu oculi" e che ciò non si verifica nel caso; ha inoltre ritenuto che, anche in assenza di prova della coscienza colpevole del ricorrente, il sequestro delle quote sia legittimo laddove la società risulti strumentalmente asservita all'attività illecita (durevole subservienza) e la libera disponibilità delle quote possa agevolare la protrazione o l'aggravamento delle conseguenze del reato. Conseguenza: ordinanza impugnata confermata e ricorso cassato (rigetto).

Norme richiamate

  • art. 321, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che autorizza il sequestro preventivo; è stata la base normativa del provvedimento impugnato e la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente dimostrato la pertinenzialità delle quote rispetto ai reati contestati

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disposizioni attuative c.p.p.

    Regola la sinteticità dei motivi in cassazione; il ricorso rispettava i limiti di enunciazione richiesti e quindi è stato esaminato nei termini consentiti

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Principio relativo ai requisiti della motivazione degli atti giurisdizionali; la Corte ha valutato che la motivazione del Tribunale era conforme ai requisiti minimi di coerenza e completezza

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole sulla valutazione degli elementi indiziari; la Corte ha confermato che il Tribunale ha valutato gli indizi secondo i canoni richiesti per il riesame

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sulle condizioni generali per le misure cautelari personali; richiamata per distinguere i requisiti delle misure personali da quelli delle misure reali, confermando che per il sequestro preventivo non è richiesta la prova di gravi indizi di colpevolezza

  • art. 11 d.lgs. n. 74/2000

    Riferimento alla fattispecie penale tributaria (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte); richiamata per spiegare che, ai fini del sequestro non finalizzato alla confisca, non è indispensabile che il proprietario formale sia anche autore del reato

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione alla documentata condanna di Carollo (e alla sua sottoposizione a misure di prevenzione personali), elemento fattuale utilizzato per fondare l'impianto accusatorio e la strumentalità societaria

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammissibile principalmente per violazione di legge; l'illogicità della motivazione è rimessa a specifica censura ex art. 606 lett. e).
  • Per il sequestro preventivo è sufficiente la "serietà degli indizi" (fumus commissi delicti), non i gravi indizi di colpevolezza richiesti per misure personali più afflittive.
  • Il giudice può rilevare il difetto dell'elemento soggettivo nelle misure reali solo se tale difetto emerge in modo immediato (ictu oculi); altrimenti la valutazione spetta al giudizio di merito.
  • Il sequestro preventivo può colpire beni di terzi quando la loro libera disponibilità sia idonea ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato o a agevolare ulteriori attività illecite: è necessario dimostrare una strumentalità durevole e non occasionale del bene rispetto all'attività criminale.
  • Nelle vicende di trasferimento di beni e intestazioni fittizie, elementi come flussi finanziari anomali, coincidende temporali degli atti e il ruolo effettivo di un dominus di fatto sono indizi rilevanti per la sussistenza del fumus e del periculum.
  • Il principio di adeguatezza e proporzionalità impone che il giudice della cautela motivi il nesso specifico tra bene e condotta e verifichi che la misura adottata sia necessaria e proporzionata rispetto all'obiettivo di prevenzione.

Testo integrale

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