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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09087/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario)

La controversia

La controversia origina dal fatto che una società titolare di impianti fotovoltaici, appartenente a un gruppo societario, aveva ottenuto in passato tariffe incentivanti riconducibili al c.d. Primo Conto Energia. A seguito di verifiche, il GSE aveva dichiarato la decadenza dal diritto agli incentivi per alcune violazioni del decreto ministeriale applicabile, tra cui l’omesso pagamento della cauzione definitiva, la falsità di dichiarazioni rese in sede di subentro e la mancata titolarità dell’Autorizzazione Unica. La decadenza era stata confermata nei giudizi impugnatori avverso i relativi provvedimenti. Successivamente il GSE aveva introdotto un autonomo giudizio per ottenere la restituzione delle somme già corrisposte, qualificandole come indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. La società convenuta aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e chiesto anche la sospensione del giudizio in ragione della pendenza di un diverso procedimento di riesame del provvedimento di decadenza, sostenendo un rapporto di pregiudizialità. Il Consiglio di Stato aveva respinto l’appello, ritenendo sussistente la giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di produzione di energia e non necessaria la sospensione. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, assumendo che la lite riguardasse soltanto una pretesa restitutoria privatistica fondata su indebito oggettivo, ormai sganciata da qualsiasi esercizio di potere autoritativo, e l’eccesso di potere giurisdizionale per il diniego di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la domanda del GSE avesse ad oggetto una mera azione di ripetizione di indebito, ormai non più collegata all’esercizio attuale di poteri pubblicistici, perché il provvedimento di decadenza era già definitivamente consolidato e costituiva solo il presupposto storico-giuridico della pretesa restitutoria. Di conseguenza hanno cassato la sentenza impugnata e dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di cassazione sono state rimesse al giudice di rinvio in rito, cioè al giudice ordinario.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di produzione di energia si radica solo quando la controversia attenga, anche indirettamente, all’esercizio di poteri pubblicistici o a provvedimenti/procedure che esprimano la funzione di indirizzo della produzione energetica; non si estende automaticamente a tutte le liti causalmente collegate a un precedente atto amministrativo.

  • art. 2033 c.c.

    La pretesa del GSE, una volta consolidata la decadenza dagli incentivi, è qualificata come azione di ripetizione dell’indebito oggettivo per somme divenute prive di causa.

  • art. 295 c.p.c.

    La censura sul diniego di sospensione è stata assorbita dall’accoglimento del motivo di giurisdizione; il suo esame presupporrebbe comunque la cognizione del giudice che ha deciso la lite.

  • art. 362, comma primo, c.p.c.

    È la base processuale del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.

  • art. 110 c.p.a.

    Richiamato quale norma processuale a fondamento dell’impugnazione per questioni di giurisdizione nei confronti delle sentenze del giudice amministrativo.

  • art. 111, comma ottavo, Cost.

    Fondamento costituzionale del ricorso per cassazione avverso decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi: non basta che la lite derivi storicamente da un provvedimento amministrativo, se la domanda proposta ha ormai natura esclusivamente patrimoniale e privatistica.
  • La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia energetica copre le controversie che investono l’esercizio di poteri autoritativi del Gestore o la legittimità di provvedimenti e procedure incidenti sugli incentivi; non si estende alla sola azione di restituzione di somme già pagate quando il provvedimento presupposto sia definitivo e non più contestato.
  • Quando la decadenza dall’incentivo sia definitivamente consolidata, essa opera come presupposto fattuale e giuridico irretrattabile della domanda di ripetizione dell’indebito, e il giudice della restituzione deve limitarsi ad accertare il venir meno del titolo giustificativo e l’obbligo restitutorio ex art. 2033 c.c.
  • Le pronunce che riconoscono la giurisdizione amministrativa in materia di incentivi energetici non valgono automaticamente per ogni azione successiva di recupero somme: occorre verificare se sia ancora in discussione un potere pubblicistico oppure se si versi in una ordinaria pretesa di credito.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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