Cassazione Penale, Ordinanza n. 07032/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 19 febbraio 2025. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che vi erano almeno due impugnazioni difensive: una, proposta dall'avvocato Merlicco, deduceva in modo generico un difetto di motivazione, senza però indicare in modo puntuale quali motivi di appello sarebbero stati pretermessi dalla decisione impugnata; l'altra, proposta dall'avvocato Pace, riproponeva censure già esaminate e disattese dai giudici di merito. Le doglianze riguardavano, in sostanza, la ritenuta insussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità, della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità o dell'attenuante ex art. 62 n. 3 c.p., nonché la conferma dei presupposti dell'aggravante della minorata difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che una delle impugnazioni fosse aspecifica perché deduceva un vizio di motivazione solo genericamente, senza confronto puntuale con i motivi di appello; l'altra era meramente reiterativa di censure già vagliate e correttamente respinte dai giudici di merito, con motivazione logica, coerente e immune da manifeste incongruenze. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato per escludere la sussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità
richiamato per escludere la ricorrenza dell'attenuante invocata dalla difesa
richiamato come base per le conseguenze economiche derivanti dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limiti a prospettare in modo generico un difetto di motivazione, senza indicare specificamente i motivi di appello non esaminati o trascurati, è inammissibile per aspecificità.
- Sono inammissibili le censure che si risolvono nella mera riproposizione di questioni già dedotte e adeguatamente disattese nei gradi di merito, quando la motivazione della decisione impugnata sia logica, puntuale e coerente con le risultanze processuali.
- La Cassazione non interviene sulla valutazione di merito se la sentenza impugnata ha già motivato in modo non manifestamente illogico sull'insussistenza di una scriminante, sull'esclusione di un'attenuante e sulla sussistenza di un'aggravante.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluso il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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