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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18222/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza, formulata come vizio di motivazione sul dolo del delitto di evasione, fosse generica e mirasse solo a ottenere un nuovo esame delle prove già valutate nei gradi di merito, operazione preclusa in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva già accertato il delitto di evasione. Con l'unico motivo il difensore ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al dolo del reato, sostenendo in sostanza che la decisione di merito avesse erroneamente ritenuto integrato l'elemento soggettivo. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché, dietro la censura formalmente rivolta alla motivazione, esso investiva in realtà l'apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito e sollecitava una nuova valutazione del materiale probatorio, attività non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    È richiamato solo indirettamente attraverso il riferimento al delitto di evasione accertato; la Corte non svolge una specifica interpretazione della norma sostanziale, limitandosi a escludere l'ammissibilità della censura sull'elemento soggettivo.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove; il vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di nuovo esame del merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La deduzione del vizio di motivazione non è ammissibile quando, sotto tale veste, mira solo a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio, essendo la Corte di cassazione giudice della legittimità e non del fatto.
  • La censura sull'elemento soggettivo del reato è inammissibile se è generica e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a proporre una diversa lettura delle risultanze processuali.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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