Cassazione Civile, Ordinanza n. 27221/2022 del 15/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (occupante)
La controversia
La controversia riguarda alcuni terreni con fabbricati siti nel comune di Ortonovo, nella zona archeologica di Luni. Gli originari attori, quali eredi del de cuius, avevano agito per ottenere il rilascio dei beni detenuti senza titolo, mentre una delle convenute aveva proposto domanda riconvenzionale di usucapione deducendo di aver posseduto il compendio uti dominus. Il Tribunale aveva accolto la domanda di rilascio e la Corte d’appello di Genova aveva confermato, qualificando l’azione come rivendica, ritenendo provata la proprietà degli attori sulla base della successione mortis causa e reputando invece non provato il possesso ventennale utile all’usucapione, in quanto la relazione con il bene sarebbe derivata da un contratto di mezzadria con conseguente mera detenzione. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 948 e 2697 c.c., dell’art. 115, comma 2, c.p.c., e vizio motivazionale, sostenendo che l’azione fosse in realtà personale di restituzione e che gli attori non avessero provato il titolo di proprietà; 2) violazione dell’art. 183, comma 6, c.p.c., dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 38 c.p.c., oltre a omessa pronuncia, per tardività dell’allegazione del contratto di mezzadria e per la pretesa esistenza di un giudicato che avrebbe escluso quel rapporto; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. e omessa pronuncia, contestando la tesi della detenzione in forza di mezzadria cessata; 4) violazione degli artt. 1141, 1158, 2697 e 116 c.p.c., oltre all’art. 132, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente e illogica sul rigetto dell’usucapione, assumendo di aver invece fornito prova del possesso e dell’interversione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, congiuntamente, i motivi di ricorso. Ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata era meramente apparente, poiché non consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito né in ordine alla prova della proprietà in capo agli originari attori, né in ordine alla ritenuta esistenza del contratto di mezzadria e alla qualificazione del rapporto di fatto come detenzione anziché possesso. La sentenza d’appello è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, la quale dovrà riesaminare e motivare adeguatamente sul titolo di proprietà degli attori e sulla natura della relazione di fatto tra la ricorrente e i beni ai fini della domanda di usucapione, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione dell'azione e il carico probatorio della rivendica
richiamato per il riparto dell'onere della prova sia sulla proprietà sia sul possesso utile all'usucapione
invocato per censurare la valutazione delle prove e la qualificazione della domanda
richiamato per la dedotta tardività dell'allegazione del contratto di mezzadria
richiamato per il preteso giudicato esterno sull'esistenza del contratto di mezzadria
invocato in relazione alla dedotta incompetenza funzionale per materia
richiamato per la distinzione tra possesso e detenzione e per l'interversione del possesso
richiamato quale norma sull'usucapione ventennale
invocato sulla valutazione delle prove
la Corte lo richiama come parametro della nullità per motivazione apparente
art. 36 del giudizio agrario / normativa sulla mezzadria
richiamata solo in fatto, per il precedente giudizio che avrebbe escluso l'esistenza del contratto di mezzadria
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando non consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice sulla base degli elementi di prova e delle questioni decis decisive, impedendo il controllo di legittimità.
- In una domanda di rivendica il giudice deve indicare con chiarezza il titolo di proprietà su cui fonda l'accoglimento; la mera mancata contestazione della successione mortis causa non basta, da sola, se non è spiegato il titolo di acquisto del dante causa.
- Quando il rigetto dell'usucapione dipende dall'affermazione di una detenzione originata da un rapporto agrario o altro titolo, il giudice deve motivare sulla prova di quel rapporto e sulla sua incidenza sulla natura del rapporto di fatto, soprattutto se esiste un diverso giudizio che ne abbia negato l'esistenza.
- Laddove il giudice utilizzi una pretesa mezzadria cessata per legge come base della detenzione, deve esplicitare gli elementi probatori che sorreggono tale ricostruzione e confrontarsi con le risultanze processuali contrarie.
- La qualificazione della relazione con il bene come detenzione o possesso è decisiva ai fini dell'usucapione e richiede un accertamento motivato su atti, testimonianze e comportamenti incompatibili con il possesso uti dominus.
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