Cassazione Penale, Sentenza n. 10021/2025 del 13/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 03/05/2024 che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Palermo per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. (omicidio colposo in incidente stradale). A Leonardo era contestata colpa generica e specifica: eccesso di velocità (circa 60-66 km/h in un tratto con limite di 20 km/h), manovra di sorpasso e rientro imprudente sul proprio senso di marcia, in cooperazione colposa con Antonino Castagna; in conseguenza dell'urto il passeggero Macaluso riportava lesioni che causarono la morte dopo alcuni giorni. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (art. 530 cod. proc. pen.), lamentando che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato la consulenza tecnica (ing. Trombetta), il rapporto della Polizia Municipale e la sentenza del coimputato, sostenendo che la responsabilità dell'incidente fosse da ascriversi esclusivamente al conducente dell'autovettura (Castagna) e che la motivazione apparisse contraddittoria o insufficiente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello (concorde con quella del Tribunale) fosse effettiva, logica e coerente con le emergenze istruttorie, non manifestamente illogica e non contraddittoria. In particolare i giudici hanno ritenuto provata la responsabilità del Girolamo sulla scorta: della velocità rilevata (circa 66 km/h) rispetto al limite di 20 km/h, delle tracce di frenata e dell'andamento della manovra di sorpasso/rientro che hanno impedito al motociclista di evitare l'impatto; la condotta del Castagna, seppure violativa di norme, non fu ritenuta idonea ad interrompere il nesso causale poiché una velocità conforme al limite avrebbe consentito di evitare l'incidente. Conseguentemente il ricorso non poteva ottenere una rivalutazione dei fatti in questa sede. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria nella misura indicata nel dispositivo.
Norme richiamate
Norma relativa all'omicidio colposo stradale; applicata per qualificare il fatto con la specificazione che il giudice di primo grado aveva riconosciuto l'ipotesi attenuata (co.7). La Cassazione ha confermato la correttezza dell'applicazione della norma in relazione alla ricostruzione colposa dell'imputato.
art. 140 cod. della strada, co. 1
Regola del codice della strada richiamata tra le violazioni contestate (obblighi generali di prudenza). La violazione del limite di velocità e regole di guida ha contribuito a ritenere la colpa del ricorrente.
art. 141 cod. della strada, co. 1
Norma concernente limiti di velocità/adeguamento della velocità alle condizioni della strada; la Corte ha valorizzato il mancato rispetto del limite come fattore causale rilevante.
art. 142 cod. della strada, co. 1 e 2
Norme relative alla sorpasso e modalità di conduzione; la manovra di sorpasso e il rientro sulla corsia sono stati valutati alla stregua di condotte che imponevano particolare cautela.
art. 148 cod. della strada, co. 2 lett. i) ed) e co. 3
Riferimenti normativi alle prescrizioni segnaletiche e ai limiti di velocità; la presenza di cartellonistica "visibile" e il limite di 20 km/h sono stati ritenuti elementi probatori utili a dimostrare la non conformità della velocità tenuta dal motociclo.
Richiamata in relazione all'aggravante eventuale connessa alla mancanza della patente; il Tribunale aveva osservato che la mancanza della patente non risultava contestata all'imputato, escludendo la valutazione dell'aggravante.
Norma citata dal ricorrente quale titolo di impugnazione (violazione di legge e vizio di motivazione). La Cassazione ha ritenuto le deduzioni insufficienti a dimostrare un vizio di motivazione tale da rendere il ricorso ammissibile.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Principio di sindacato della motivazione in cassazione: il controllo verifica la presenza di motivazione effettiva, non manifestamente illogica o contraddittoria. La Corte ha applicato questo parametro per dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al principio che l'inammissibilità del ricorso non deve derivare da assenza di colpa nella determinazione della causa dell'inammissibilità; utilizzata per motivare la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: un ricorso che mira a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio viene dichiarato inammissibile se la motivazione di merito è logicamente coerente e adeguata.
- Per far valere un vizio di motivazione in cassazione non basta proporre una ricostruzione alternativa: gli atti richiamati devono avere capacità dimostrativa tale da disarticolare il percorso logico-giuridico del giudice e dimostrarne l'apparenza o la contraddittorietà.
- In materia di incidenti stradali la violazione di limiti di velocità e manovre pericolose (sorpassi, rientri) sono elementi forti che possono mantenere integra la responsabilità anche se vi è una concomitante violazione altrui: la condotta dell'altro conducente interrompe il nesso causale solo se assolutamente imprevedibile o idonea ad essere l'unica causa dell'evento.
- Le risultanze tecniche (consulenze, tracce di frenata, segnaletica visibile) hanno grande valore probatorio: per contrastarle il difensore deve fornire elementi tecnici contraddittori convincenti (es. misurazioni alternative, perizie di segno opposto) che rendano manifestamente illogica la motivazione.
- La valutazione della prevedibilità di una condotta altrui e del comportamento diligente richiesto all'utente della strada tiene conto dell'obbligo di tenere una condotta tale da prevenire anche comportamenti irregolari di terzi, salvo che questi siano assolutamente imprevedibili.
- Dal punto di vista processuale, le conclusioni del Pubblico Ministero volte a chiedere l'inammissibilità e il parametro di controllo dell'art. 606 lett. e) sono spesso decisive: occorre evidenziare nei motivi di ricorso punti di illogicità o contraddizione chiari e specifici, non meri rilievi di opportunità valutativa.
- In difesa tecnica in casi analoghi conviene: (a) raccogliere e commissionare perizie tecnico-scientifiche autonome che contestino in modo specifico i rilievi di velocità o dinamicità; (b) documentare eventuali circostanze che rendano imprevedibile la condotta dell'altro conducente; (c) contestare formalmente la correttezza delle misurazioni e della valutazione delle tracce.
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