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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30388/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Palermo che, in sede di rinvio dopo annullamento parziale della Cassazione, aveva applicato la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e prescrizioni di non comunicare con persone diverse dai conviventi e con la persona offesa. Contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari (sostenendo manifesta illogicità della motivazione), deducendo che non si era evidenziato un effettivo uso d'arma e rilevando la lontananza temporale dei fatti (gennaio 2021). I fatti contestati: rapina (art. 628 c.p.) commessa a Ribera il 10/01/2021, con uso di coltello per procurarsi 20 euro derivanti da precedenti cessioni di stupefacenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che i motivi dedotti (contestazione della sussistenza originaria dei gravi indizi e delle esigenze cautelari) fossero non deducibili perché esulavano dal perimetro valutativo rimesso al Tribunale in sede di rinvio, che era stato limitato dalla pronuncia rescindente al problema specifico della sospensione dell'applicazione degli arresti domiciliari in assenza immediata del dispositivo elettronico. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    La norma descrive il reato di rapina; nel provvedimento è richiamata per definire il fatto contestato (uso di coltello per procurarsi indebitamente denaro).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto all'obbligo di sintesi del ricorso nella parte che ne riassume i motivi, usato dalla Corte per sintetizzare i motivi ai fini della decisione.

  • art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 (conv. in legge n.176/2020)

    art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020

    Norma richiamata per la procedura scritta di trattazione del ricorso (semplificazioni procedurali adottate durante il periodo emergenziale), cui si applica il procedimento scritto previsto.

  • art. 16, comma 1, d.l. 30/12/2021 n.228 (conv. in legge n.15/2022)

    art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022

    Richiamato per spiegare la proroga degli effetti della procedura scritta fino al 31 dicembre 2022; ha rilevanza meramente procedurale nel contesto del rito scritto.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 8854 del 09/02/2016 (Vescovi, Rv. 266100)

    Sez. 2, n. 8854 del 09/02/2016, Vescovi, Rv. 266100

    La Corte richiama il principio secondo cui il giudice del rinvio non può discostarsi dal perimetro della pronuncia rescindente e non può valutare elementi sopravvenuti dopo l'emissione della misura, i quali devono essere proposti con autonoma istanza di revoca o modifica.

Massime di principio

  • Quando la Corte di Cassazione annulla con rinvio limitandosi a un profilo specifico (es. l'effetto negativo dell'indisponibilità di un dispositivo di controllo), il giudice del rinvio non può riesaminare aspetti già definiti dalla sentenza rescindente: i motivi che attaccano la sussistenza originaria dei gravi indizi o delle esigenze cautelari, se già valutati e coperti dalla pronuncia rescindente, risultano non deducibili in Cassazione.
  • La mancanza immediata di braccialetto elettronico non legittima automaticamente la custodia in carcere: la Corte ha censurato l'applicazione automatica della detenzione in assenza del dispositivo e richiede soluzioni coerenti con il bilanciamento tra esigenze cautelari e disponibilità tecniche.
  • Elementi sopravvenuti dopo l'adozione della misura cautelare (o dopo la pronuncia che ha disposto o negato la misura) devono essere prospettati mediante istanza autonoma di revoca o modifica della misura e non possono essere valorizzati dal giudice del rinvio oltre il perimetro indicato dalla sentenza rescindente.
  • Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare condanne alle spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla cassa delle ammende), quindi va valutata con attenzione l'ammissibilità formale e sostanziale prima di proporlo.
  • In caso di contestazione di reati commessi con armi o presunta pericolosità, la completezza della motivazione sulle esigenze cautelari dev'essere esplicita: il giudice deve motivare in relazione al pericolo di reiterazione, anche tenendo conto della gravità del fatto e delle circostanze concrete.

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