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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01463/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su doglianze estranee ai motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. contro la sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza ex art. 444 c.p.p. con cui il Tribunale di Brescia gli aveva applicato la pena ritenuta di giustizia per plurime ipotesi di reato in materia di stupefacenti. Nel ricorso ha dedotto vizi di motivazione sia sulla determinazione della pena sia sulla ritenuta omissione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha però rilevato che, dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, contro la sentenza di applicazione della pena sono deducibili soltanto motivi attinenti alla volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; censure che il ricorrente non aveva formulato.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato quale base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata dal ricorrente

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    individua i soli motivi di ricorso ammissibili avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, qualificazione giuridica del fatto, correlazione tra richiesta e sentenza, illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente come parametro per dedurre l'omessa valutazione di cause di proscioglimento

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice oggetto delle plurime contestazioni definite con il patteggiamento

  • legge n. 103 del 2017

    richiamata come fonte delle modifiche che hanno ristretto i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento

  • art. 616 c.p.p.

    non espressamente citato nel testo trascritto, ma il dispositivo applica la condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei ristretti casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; doglianze sulla motivazione della pena o sul mancato rilievo di cause di proscioglimento non rientrano, di per sé, tra i motivi consentiti.
  • La censura relativa alla determinazione della pena, quando non si traduca in denuncia di illegalità della sanzione, non è scrutinabile in sede di legittimità avverso il patteggiamento.
  • L'omessa proscioglibilità ex art. 129 c.p.p. non può essere dedotta in cassazione contro il patteggiamento se la censura non si innesta in uno dei vizi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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