Cassazione Penale, Sentenza n. 1704/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 18/06/2024 del Tribunale del Riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del 10/05/2024. L'imputazione provvisoria riguarda: 1) promozione, direzione e organizzazione di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis cp) nella articolazione denominata 'I Ficareddi' (capo 1) e 2) tentata estorsione aggravata, anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 (capo 4). Il ricorso sviluppa cinque motivi: i primi tre contestano la gravità indiziaria e la qualificazione giuridica della tentata estorsione (vizio di interpretazione delle intercettazioni, assenza di prova del danno patrimoniale e mancanza dell'aggravante mafiosa nella forma di agevolazione), gli ultimi due contestano la gravità indiziaria e la configurazione del ruolo apicale nella associazione mafiosa (insufficiente riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori e carenza di indici di stabile messa a disposizione del sodalizio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria sulla base di una pluralità di elementi (dichiarazioni di collaboratori, conversazioni intercettate e l'episodio estorsivo ai danni del pasticciere Pangallo). La Corte ha escluso che la difesa potesse ottenere la rivalutazione del compendio probatorio in sede di legittimità e ha confermato i principi che: le intercettazioni tra terzi possono essere fonte probatoria diretta (senza gli specifici canoni di corroborazione dell'art.192, comma 3, c.p.p.), la nozione di danno patrimoniale nell'estorsione comprende anche l'«estorsione contrattuale», e la doglianza sulla mancata qualificazione come ruolo apicale è inammissibile se non idonea a produrre un vantaggio pratico concreto nell'ambito della misura cautelare (art.568, comma 4 c.p.p.). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; è stato disposto l'invio copia della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
Norma sulla associazione di tipo mafioso: la Corte riconosce che la partecipazione e, se contestata, il ruolo apicale possono essere desunti da convergenza di dichiarazioni di collaboratori e da elementi intercettivi valutati nel complesso.
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
Riguarda le aggravanti/forme di agevolazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che l'aggravante fosse stata adeguatamente valutata dal giudice di merito, anche nella forma dell'uso del metodo mafioso.
Norma sull'estorsione: la Corte applica l'interpretazione secondo cui il danno patrimoniale include la perdita di una concreta possibilità economica e ricomprende l'ipotesi di 'estorsione contrattuale'.
Riferito alla disciplina del tentativo: richiamato in relazione alla qualificazione della condotta di tentata estorsione.
Citato rispetto alla possibile qualificazione alternativa della condotta (violenza privata) ma la Corte accetta la qualificazione in termini di estorsione contrattuale.
Regole sulla prova testimoniale e sulla necessità di riscontri: la Corte chiarisce che il contenuto di intercettazioni telefoniche fra terzi può avere piena valenza probatoria e non è assoggettato ai canoni di corroborazione dell'art.192, comma 3, ove regolarmente acquisite.
Richiamato fra le norme procedurali invocate dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione formale che giustificasse il riesame di merito in cassazione.
art. 568, comma 4 cod. proc. pen.
«L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente; pertanto, qualora il pubblico ministero denunci, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole»
La Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il motivo che contestava solo la qualifica di ruolo apicale, perché tale censura non avrebbe comportato un vantaggio pratico nella misura cautelare.
disposizioni attuative, art. 94, comma 1-ter cod. proc. pen.
Prevede l'invio della copia della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario se la sentenza non comporta la liberazione del detenuto; la Corte ha disposto tale comunicazione.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali la Corte di Cassazione verifica solo la legittimità e la logicità della motivazione del giudice di merito; non è consentita la riconsiderazione integrale del materiale probatorio già valutato dal riesame.
- Le intercettazioni tra terzi, se regolarmente acquisite, possono configurare prova diretta e non necessitano dei canoni di corroborazione previsti per le chiamate in correità (art.192 c.p.p.), purché siano adeguatamente interpretate e inserite in un quadro probatorio coerente.
- Nell'estorsione la nozione di danno patrimoniale è ampia e comprende anche l'«estorsione contrattuale», ossia l'imposizione di un rapporto negoziale che lede la libertà contrattuale e provoca un ingiusto profitto.
- Le doglianze che chiedono una diversa valutazione delle testimonianze dei collaboratori o del complesso indiziario sono inammissibili in Cassazione se si limitano a proporre una rivalutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito.
- Per essere ammissibile un motivo di impugnazione in materia cautelare deve emergere l'interesse concreto e attuale dell'impugnante a ottenere un risultato pratico favorevole (art.568, comma 4 c.p.p.); la mera esclusione del ruolo apicale non è sufficiente se non incide sui presupposti o sulla durata della misura.
- La contestazione dell'aggravante mafiosa deve mirare a colpire entrambe le autonome ragioni decisorie (uso del metodo mafioso e agevolazione): omettere di censurare una delle autonome basi rende la censura complessiva carente.
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