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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24501/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali, oltre alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione ha lasciato ferma la condanna per tentato furto già confermata in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Palermo aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto l'imputato responsabile del delitto di furto tentato. L'imputato proponeva ricorso per cassazione a mezzo del difensore, ma il solo motivo dedotto è stato ritenuto intrinsecamente generico: non conteneva una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'impugnazione né congrui riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha quindi rilevato l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato implicitamente dalla qualificazione del fatto come furto tentato

  • art. 581 c.p.p.

    la Corte valorizza la necessità di specificità dei motivi di ricorso, ritenendo inammissibile il motivo generico

  • art. 591 c.p.p.

    l'impugnazione priva di specificità è dichiarata inammissibile

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso sono poste a carico del ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è formulato in modo generico e non contiene una puntuale esposizione delle ragioni di diritto poste a base dell'impugnazione.
  • La specificità del motivo richiede il confronto con la motivazione della sentenza impugnata mediante riferimenti congrui e pertinenti; la mera contestazione apodittica non è sufficiente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo cause di esclusione non emergenti dal testo.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiTentativo

Testo integrale

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