Cassazione Penale, Ordinanza n. 10953/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il condannato aveva chiesto la liberazione anticipata per tre semestri di detenzione (21 luglio 2021-21 gennaio 2022, 22 luglio 2022-21 gennaio 2023, 22 luglio 2024-21 gennaio 2025). Il tribunale di sorveglianza di Milano aveva confermato il rigetto della domanda, valorizzando varie infrazioni disciplinari commesse nel corso dei periodi di carcerazione e ritenendo non dimostrata la partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione. Con il ricorso per cassazione si deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 54 e 69-bis ord. pen., sostenendo in sostanza che la valutazione del tribunale sarebbe stata erronea. La Corte ha ritenuto le censure generiche e volte a sollecitare una diversa valutazione del materiale esaminato, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza perché il provvedimento impugnato aveva motivato in modo non illogico che le condotte disciplinarmente rilevanti del condannato impedivano di ritenere dimostrata la partecipazione all'opera di rieducazione richiesta per la liberazione anticipata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della liberazione anticipata; la partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione deve risultare dimostrata nel semestre di riferimento.
Richiamato nel ricorso quale norma processuale di riferimento per la decisione sulla domanda/reclamo in materia di liberazione anticipata.
Norma applicata in concreto per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di liberazione anticipata, le infrazioni disciplinari commesse dal detenuto nel semestre possono legittimare il diniego del beneficio quando impediscono di ritenere provata la partecipazione all'opera di rieducazione.
- In sede di legittimità non è consentito proporre una mera rivalutazione alternativa degli elementi già esaminati dal giudice di sorveglianza; il ricorso che si limiti a sollecitare una diversa lettura del materiale istruttorio è inammissibile.
- Le censure di legittimità devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato; se sono generiche o non si misurano con una motivazione non manifestamente illogica, il ricorso è inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
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