Cassazione Penale, Sentenza n. 18325/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 235 c.p. (inosservanza della misura di sicurezza dell'espulsione): il ricorrente deduceva omissione di motivazione in relazione alla richiesta di conversione della pena detentiva in espulsione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 286/1998 e censurava l'erronea determinazione della pena per omessa applicazione della diminuzione dovuta al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), nonché incoerenze tra dispositivo manoscritto e motivazione dovute a un errore di 'copia/incolla'.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato la mancata trattazione, da parte della Corte territoriale, della specifica istanza di conversione della pena detentiva in espulsione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 286/1998 (pur essendo stato riconosciuto un nulla osta all'espulsione amministrativa) e l'omessa applicazione concreta delle circostanze attenuanti generiche nella determinazione della pena nonostante il loro riconoscimento. Per tali ragioni ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio, che dovrà esprimersi sui punti indicati.
Norme richiamate
Norma delittuosa contestata: inosservanza della misura di sicurezza dell'espulsione; fondamento della condanna iniziale.
Circostanze attenuanti generiche riconosciute dal primo giudice ma risultate non computate nella quantificazione della pena; la sentenza di legittimità richiede che, se riconosciute, siano effettivamente considerate nel calcolo della pena.
Criteri di determinazione della pena; il giudice deve indicare chiaramente come i parametri di cui all'art. 133 siano stati valutati e come siano state calcolate le diminuzioni o aumenti rispetto alla pena base.
Norma che disciplina l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione; la Corte di Cassazione ha rilevato che la richiesta di espulsione ai sensi di questa norma non è stata oggetto di una specifica pronuncia e pertanto dovrà essere trattata nel giudizio di rinvio.
Massime di principio
- Se in primo grado vengono riconosciute circostanze attenuanti generiche, devono essere effettivamente computate nella determinazione della pena: il riconoscimento formale senza tradursi in una diminuzione numerica è censurabile per carenza di motivazione o errore nel calcolo.
- Distinguere sempre tra nulla osta all'espulsione di natura amministrativa e richiesta di espulsione come sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 286/1998: il giudice deve esprimersi chiaramente su quale strumento venga adottato e motivarne il rigetto o l'accoglimento.
- Errori materiali o di 'copia/incolla' tra dispositivo e motivazione vanno rettificati, ma non possono sostituirsi a un chiaro e coerente calcolo della pena; in caso di disallineamento rilevante la Corte d'appello deve chiarire e motivare la determinazione della pena.
- L'omissione di una trattazione specifica di una istanza rilevante (es. conversione della pena) costituisce motivo valido di annullamento e rinvio per consentire alla corte di merito di pronunciarsi compiutamente sul punto.
- In caso di rito abbreviato, la diminuzione processuale va applicata in modo trasparente e separato rispetto ad altre diminuzioni (come le attenuanti generiche); la motivazione deve esplicitare l'ordine e il modo in cui le riduzioni sono state calcolate.
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