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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31178/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da una procedura fallimentare: il tribunale aveva dichiarato il fallimento di una società agricola su ricorso di una società creditrice; il reclamo era stato rigettato, poi questa Corte aveva cassato con rinvio. Nel giudizio di rinvio la corte territoriale ha dichiarato inammissibile la domanda di revoca del fallimento per difetto di interesse ad agire, rilevando che nelle more era intervenuta l’omologazione definitiva del concordato fallimentare e che, comunque, l’art. 18, comma 15, l. fall. fa salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Avverso tale sentenza la società fallita ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; i controricorrenti hanno eccepito, tra l’altro, la tardività dell’impugnazione. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il rilievo preliminare sulla tardività: la sentenza resa in sede di rinvio, pur autonoma, resta fase del medesimo procedimento originario e doveva essere impugnata nei termini ordinari previsti dall’art. 18, comma 12, l. fall.; poiché il provvedimento era stato notificato il 5 giugno 2024 e il ricorso notificato solo il 24 luglio 2024, il termine di trenta giorni era spirato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché tardivo. Ha affermato che la sentenza resa all’esito del giudizio di rinvio nel procedimento di reclamo fallimentare non inaugura un nuovo procedimento, ma costituisce una fase ulteriore del procedimento originario, sicché il ricorso per cassazione contro tale decisione va proposto nel termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione previsto dall’art. 18, comma 12, l. fall. Poiché la sentenza impugnata era stata notificata il 5 giugno 2024 e il ricorso era stato notificato soltanto il 24 luglio 2024, l’impugnazione è risultata intempestiva. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore di ciascun controricorrente ed è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l. fall.

    nel procedimento di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, il ricorso per cassazione deve essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata; il giudizio di rinvio resta inserito nel medesimo ambito processuale disciplinato da tale norma

  • art. 18, comma 15, l. fall.

    in caso di revoca del fallimento restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura; la Corte territoriale lo ha richiamato per escludere l’interesse ad agire

  • art. 394, comma 1, c.p.c.

    il giudizio di rinvio, pur autonomo, non dà luogo a un nuovo procedimento, ma costituisce fase ulteriore di quello originario ed è regolato dalle norme processuali ordinarie del giudice di rinvio, nei limiti di compatibilità

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il testo dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel procedimento di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, anche quando vi sia cassazione con rinvio, la fase rescissoria resta interna al medesimo procedimento originario e l’impugnazione per cassazione della decisione resa in sede di rinvio è soggetta al termine ordinario previsto dalla disciplina speciale fallimentare.
  • La notificazione della sentenza impugnata fa decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione; se il ricorso viene notificato oltre il termine di trenta giorni, l’impugnazione è inammissibile per tardività.
  • Il giudizio di rinvio non introduce un nuovo processo, ma una fase ulteriore di quello già instaurato; pertanto, ai fini dei termini di impugnazione, occorre guardare al rito e alla disciplina del procedimento originario, nei limiti di compatibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, la parte ricorrente soccombente deve essere condannata alle spese di legittimità e, ricorrendone i presupposti, all’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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