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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40374/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza per violazione dell'art. 511 cod. proc. pen., sostenendo che il giudice d'appello aveva utilizzato la deposizione della teste Draghi, raccolta innanzi al primo Giudice di pace, senza che tale teste fosse stata nuovamente escussa né fosse stata data lettura del relativo verbale dopo il rinnovo del dibattimento dovuto al mutamento del giudice.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che la testimonianza della Draghi, indicata solo nella lista della parte civile e non in quella del pubblico ministero (la difesa non aveva presentato liste), poteva essere utilizzata anche senza nuova escussione del testimone, posto che la parte civile non aveva richiesto la rinnovazione dell'esame dopo il mutamento del giudice. La Corte ha richiamato il precedente di Sez. Unite n. 41736/2019 (Bajrami) secondo cui la ripetizione dell'esame può essere chiesta solo da chi aveva indicato il teste in lista e, in mancanza di tale richiesta o se la ripetizione non è ammessa o non più possibile, le dichiarazioni rese innanzi al giudice precedente sono utilizzabili (anche tramite lettura ex art. 511 c.p.p.). Inoltre la mancata lettura ex art. 511 non comporta nullità né inutilizzabilità della prova. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 511 cod. proc. pen.

    Regola la possibilità di utilizzare le dichiarazioni rese davanti a giudice in diversa composizione mediante lettura se l'esame non ha avuto luogo; la Corte ha ritenuto che la lettura non era necessaria quando la ripetizione dell'esame non era stata richiesta dalla parte che aveva indicato il teste o non era più possibile.

  • art. 582 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato per il quale la ricorrente era stata condannata; la sentenza di merito ha accertato la responsabilità ai sensi di questa fattispecie.

  • art. 468 cod. proc. pen.

    Disciplina il deposito delle liste testi; la corte ha richiamato il principio che solo chi ha inserito il teste in lista può chiedere la rinnovazione dell'esame.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende per i ricorsi giudicati infondati o manifestamente temerari; applicata per condannare la ricorrente al versamento di Euro 3.000,00.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare che la mancata lettura ex art. 511 non rientra nelle cause generali di nullità previste dall'art. 178.

  • art. 191 e art. 526 cod. proc. pen.

    Citati per distinguere i vizi che rendono illegittima l'acquisizione della prova (che possono portare all'inutilizzabilità) dalla semplice omissione della lettura ex art. 511, che non determina inutilizzabilità.

  • Sez. U., n. 41736 del 30/05/2019 (Bajrami)

    Precedente interpretativo principale: stabilisce che la ripetizione dell'esame testimonial può essere chiesta solo da chi ha indicato il teste in lista e che le dichiarazioni rese davanti a giudice diversamente composto possono essere utilizzate anche in difetto di ripetizione o lettura, ove la ripetizione non sia stata richiesta, ammessa o non sia più possibile.

  • Sez. 3, n. 45305 del 17/10/2013 (Gherardi) e Sez. 1, n. 38306 del 04/10/2005 (Safsaf)

    Giurisprudenza citata per confermare che l'omissione della lettura ex art. 511 non è causa di nullità e che i vizi attinenti all'acquisizione della prova sono disciplinati da altre norme.

Massime di principio

  • Se, per mutamento del giudice, il dibattimento è rinnovato, la rinnovazione dell'esame dei testimoni può essere richiesta solo dalla parte che aveva indicato il teste nella lista; in assenza di tale richiesta la deposizione raccolta innanzi al giudice precedente può essere utilizzata.
  • La lettura dei verbali ex art. 511 c.p.p. è prevista quando l'esame non ha avuto luogo, ma l'omissione della lettura non costituisce di per sé nullità né comporta automaticamente l'inutilizzabilità della prova.
  • Per impugnare con successo l'utilizzo di una testimonianza già resa, è necessario dimostrare che si è verificata una illegittima acquisizione della prova o una violazione che abbia effettivamente pregiudicato il diritto di difesa, non la semplice omissione formale della lettura.
  • La parte che intende preservare l'opportunità di riassumere una testimonianza dopo il cambiamento del giudice deve porre tempestiva ed esplicita istanza di rinnovazione dell'esame in udienza; l'assenza o la mancata richiesta comporta la perdita di tale eccezione.
  • I ricorsi infondati in cassazione possono comportare sanzioni pecuniarie e condanna alle spese a norma dell'art. 616 c.p.p.; valutare la fondatezza processuale prima di proporre ricorso.

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