Cassazione Civile, Ordinanza n. 15935/2025 del 14/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un’associazione, di un’intimazione di pagamento e delle cartelle sottostanti, deducendo l’inesistenza, nullità, invalidità o inefficacia degli atti per mancata notifica presso la sede legale. Nel giudizio di primo grado, tuttavia, la decisione aveva preso in esame un atto diverso, ossia un pignoramento presso terzi, mai impugnato. In appello l’associazione aveva censurato proprio tale errore, sostenendo che la sentenza fosse radicalmente nulla perché pronunciata su un oggetto diverso da quello devoluto al giudice. La Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l’appello per asserita carenza di esposizione dei fatti, oggetto della domanda e motivi specifici, ritenendo il gravame eccentrico rispetto alla sentenza impugnata. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992; nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 111 Cost., 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo; violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 per mancata pronuncia sugli atti e sui motivi dedotti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il quarto motivo di ricorso, assorbendo gli altri. Ha ravvisato la violazione dell’art. 112 c.p.c. perché il giudice d’appello aveva dichiarato inammissibile il gravame senza confrontarsi con il suo reale contenuto, che denunciava proprio l’errore del primo giudice nell’avere deciso su un atto diverso da quello impugnato. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi sui motivi di appello e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
l’atto di appello deve contenere l’esposizione dei fatti, l’oggetto della domanda e i motivi specifici dell’impugnazione; la Corte ritiene però che, nel caso concreto, tali requisiti non potessero dirsi mancanti rispetto alla doglianza effettivamente proposta.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
parametro di deduzione della violazione di legge sostanziale o processuale.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
parametro di deduzione della nullità della sentenza e del procedimento, utilizzato per censurare la decisione d’appello per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
parametro invocato per omesso esame di un fatto decisivo, ma il relativo scrutinio è stato assorbito.
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato per contestare la mancanza di motivazione effettiva della sentenza impugnata.
art. 36, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, la cui violazione è stata dedotta per motivazione solo apparente.
richiamato per la struttura essenziale della sentenza e l’esigenza di motivazione.
la Corte lo considera violato perché il giudice d’appello non ha deciso la controversia sulla base dell’effettivo contenuto dell’impugnazione, omettendo di rispondere alla domanda di giustizia proposta.
Massime di principio
- In appello, la valutazione di inammissibilità per carenza di specificità è illegittima quando il gravame, letto nel suo contenuto sostanziale, censura puntualmente l’errore del primo giudice sul reale oggetto della controversia.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impone al giudice di pronunciarsi sugli atti e sui motivi effettivamente devoluti, senza sostituire all’oggetto del giudizio un atto diverso non impugnato.
- Una sentenza è affetta da vizio denunciabile in cassazione quando la motivazione e il decisum risultino del tutto scollegati dalla materia del contendere, al punto da non fornire risposta alla domanda proposta.
- Il controllo sulla specificità dell’appello deve essere svolto con riferimento alla reale doglianza dedotta e non in modo meramente formalistico o avulso dal contenuto dell’impugnazione.
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