Cassazione Civile, Ordinanza n. 11824/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva notificato alla società, attiva nel settore immobiliare, e alla socia quasi totalitaria avvisi di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP relativi all’anno d’imposta 2006, contestando l’inoperatività ai sensi della disciplina delle società di comodo. I contribuenti avevano impugnato gli atti sostenendo che la mancata operatività dipendesse da oggettive difficoltà burocratiche nella procedura di concessione amministrativa necessaria per realizzare un campo da golf, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto i ricorsi. In Cassazione i contribuenti proponevano tre motivi di impugnazione, ma nelle more hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere deducendo di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e di aver integralmente pagato le somme richieste, compreso quanto relativo alla componente IVA; l’Agenzia si è opposta, rilevando che i pagamenti erano avvenuti su iscrizione a ruolo provvisoria e chiedendo una rinuncia formale al ricorso.
La decisione
La Corte non ha esaminato il merito dei tre motivi di ricorso perché ha ritenuto sopravvenuta la definizione agevolata della pretesa tributaria e, sulla base della documentazione prodotta dai ricorrenti e del mancato rilievo contrario dell’Agenzia, ha dichiarato l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere per l’intero processo, comprensivo anche del profilo IVA. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite. Ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, poiché la pronuncia è stata di estinzione del giudizio e non di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. n. 193 del 2016
La definizione agevolata è stata ritenuta idonea, nel caso concreto, a determinare la cessazione della materia del contendere una volta documentato il pagamento delle somme dovute.
art. 30, comma 4, L. n. 724 del 1994
È richiamato per descrivere il regime del credito IVA della società di comodo, non rimborsabile né compensabile con altre imposte, ma solo riportabile e utilizzabile secondo le condizioni di operatività previste dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ne esclude l’applicazione quando la decisione è di estinzione del giudizio e non di rigetto o inammissibilità del ricorso, trattandosi di norma eccezionale di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma di inserimento del meccanismo del raddoppio del contributo unificato, ritenuto non applicabile nel caso deciso.
Massime di principio
- Quando il contribuente dimostri di aver aderito a una definizione agevolata e di aver integralmente corrisposto quanto dovuto, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, anche se l’Amministrazione invochi la natura provvisoria dell’iscrizione a ruolo, purché la fattispecie concreta rientri nella disciplina condonistica e non emerga un valido contrasto sul pagamento.
- In presenza di contestazioni che investono anche la componente IVA, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata per l’intero processo se la documentazione prodotta dimostri che il debito tributario relativo a tale componente è stato definito o è divenuto definitivamente non più oggetto di utilità per il contribuente, senza contestazioni specifiche dell’ente impositore.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si chiude con declaratoria di estinzione e non con rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, poiché la previsione ha natura eccezionale e va interpretata restrittivamente.
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