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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27041/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione del silenzio-rifiuto opposto all'istanza di rimborso IRAP presentata per le annualità 2005, 2006, 2007 e 2008 da un professionista esercente l'attività di promotore di servizi finanziari. Nei gradi di merito la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, riconoscendo l'assenza di autonoma organizzazione e quindi il diritto al rimborso, e aveva liquidato le spese del primo grado in euro 1.500. La CTR, respingendo l'appello dell'Ufficio, aveva confermato il diritto al rimborso ma aveva ridotto d'ufficio le spese di primo grado a euro 500 e liquidato euro 500 per l'appello, ritenendo sproporzionata la condanna rispetto al valore della controversia. Il ricorrente ha quindi denunciato: 1) violazione degli artt. 91, 92, 112 e 324 c.p.c., sostenendo che la CTR non poteva rideterminare le spese in assenza di specifico motivo di impugnazione sull'entità della loro liquidazione e in mancanza di riforma, totale o parziale, della sentenza; 2) violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c. e del d.m. 55/2014, per avere la CTR liquidato compensi inferiori ai minimi tariffari e senza motivazione adeguata, in contrasto con i parametri legali e con il decoro professionale.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che il giudice d'appello può procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese solo quando riformi, in tutto o in parte, la sentenza impugnata; se invece la decisione di merito viene confermata, la statuizione sulle spese può essere modificata solo se il relativo capo sia stato specificamente impugnato. Nel caso concreto la CTR aveva confermato il merito e non poteva quindi ridurre le spese di primo grado in assenza di uno specifico motivo sul punto. Inoltre, la liquidazione di euro 500 per ciascun grado risultava inferiore ai minimi previsti dal d.m. 55/2014 e non era stata accompagnata da idonea motivazione sull'applicazione di eventuali riduzioni consentite. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla CTR della Puglia, che dovrà riesaminare il regime delle spese e provvedere anche alla liquidazione del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato invocato come vizio di violazione di legge per censurare la regolazione delle spese di lite e la liquidazione dei compensi professionali

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato quale norma sulla soccombenza e sulla rifusione delle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in relazione ai presupposti di modifica della disciplina delle spese processuali

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato a sostegno del divieto di pronunciare oltre i limiti delle domande e dei motivi di impugnazione

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla formazione del giudicato interno sul capo delle spese non impugnato

  • art. 2233 c.c.

    richiamato per il principio del compenso professionale conforme al decoro e ai parametri dovuti

  • d.m. 55/2014, art. 4

    «Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento»

    la liquidazione dei compensi deve avvenire nel rispetto dei valori tabellari e per ciascuna fase, consentendo la verifica dei parametri utilizzati

  • art. 24 L. 794/1942

    richiamato per affermare l'inderogabilità dei minimi edittali

  • art. 4 d.m. 55/2014

    richiamato per ribadire che il giudice deve attenersi ai valori medi tabellari, potendo discostarsene solo entro i limiti previsti

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la rideterminazione d'ufficio delle spese processuali è consentita solo se la sentenza di primo grado venga riformata, in tutto o in parte, nel merito; se invece la decisione è confermata, il capo sulle spese può essere modificato soltanto in presenza di uno specifico motivo di impugnazione.
  • La regolazione delle spese deve rispettare il criterio unitario e globale della soccombenza, ma sempre entro i limiti del devoluto e del giudicato interno formatosi sui capi non impugnati.
  • La liquidazione dei compensi professionali deve essere effettuata nel rispetto dei parametri normativi applicabili e, se si opera una riduzione rispetto ai valori medi, occorre una motivazione che consenta di verificare il corretto utilizzo delle tabelle e dei limiti di legge.
  • La liquidazione di importi inferiori ai minimi tabellari non può essere sorretta da una mera valutazione di sproporzione rispetto al valore della causa, se manchi una base normativa che consenta la deroga e una motivazione specifica sulle ragioni della riduzione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioniSpese di liteContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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