Cassazione Penale, Sentenza n. 15787/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame che, ribaltando in parte il G.I.P. di Chieti, ha applicato la misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria a vario titolo per reati tra cui corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, concorso nella soppressione di cadavere e frode nelle pubbliche forniture. I motivi principali dedotti sono: vizio di motivazione e violazione di legge sulla configurazione del delitto di corruzione (contestazione della sussistenza del pactum sceleris e della prova della dazione), carenza di elementi a collegare le somme di denaro rinvenute alla condotta corruttiva, mancato esame e travisamento della documentazione difensiva prodotta in udienza, omessa valutazione delle memorie e delle intercettazioni che dimostrerebbero la buona fede o l'attività di controllo del pubblico ufficiale, e inosservanza dei criteri per la valutazione delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura applicata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i ricorsi. Per Gianferotti Marcello e Tsiluyko Lesya l'ordinanza del Tribunale del riesame è stata annullata senza rinvio per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla corruzione, poiché il Collegio di merito non ha fornito una valutazione autonoma e confrontata con le ragioni del rigetto del G.I.P. Quanto a Basile Maurizio e De Francesco Franco Antonio la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame non abbia superato in modo argomentato le ragioni che il G.I.P. aveva dato per escludere i gravi indizi e non abbia dimostrato adeguatamente la sussistenza delle esigenze cautelari. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio anche con riferimento alle esigenze cautelari, rilevando l'assenza di elementi recenti e concreti idonei a fondare il pericolo di reiterazione e considerando fattori quali la cessazione delle cariche e la fine delle condizioni che avrebbero favorito la commissione dei reati. Complessivamente, le misure cautelari disposte in sede di riesame sono state annullate.
Norme richiamate
Codice penale, art. 319 (corruzione)
Per la corruzione è necessario il pactum sceleris: occorre dimostrare non solo la dazione di utilità, ma anche che tale utilità sia finalizzata all'impegno a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o a remunerare un atto già compiuto; la mera disponibilità di somme non basta a fondare il fumus.
Codice penale, art. 356 (frode nell'esecuzione del contratto)
Il reato richiede elementi indiziari tali da collegare l'uso di materiali difformi e l'interramento di rifiuti a una condotta collusiva; il Tribunale deve valutare anche la documentazione che dimostra attività di controllo e contestazione da parte del pubblico ufficiale.
Norma citata nel provvedimento di merito in relazione ai capi contestati ai fratelli De Francesco; la Corte osserva che non sono stati impugnati dalla difesa i gravi indizi relativi a questi capi riconosciuti anche dal G.I.P.
D.lgs. n. 50/2016, art. 30
Attribuisce al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il compito di curare il controllo sui livelli di prestazione, qualità e prezzo in ciascuna fase di attuazione dell'intervento.
D.lgs. n. 50/2016, art. 101
Precisazione che il R.U.P., nella fase di esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione o del direttore dei lavori per il controllo tecnico-contabile e amministrativo, con conseguente limitazione della responsabilità operativa diretta del R.U.P. in presenza di verifiche positive del direttore dei lavori.
D.lgs. n. 152/2006 (normativa ambientale)
Richiamata in relazione alla necessità di verifiche sul riutilizzo dei materiali e rispetto delle norme sul trattamento e smaltimento dei rifiuti; utile a valutare se il R.U.P. abbia adempiuto ai suoi compiti di vigilanza o abbia omesso atti.
Massime di principio
- Per configurare il reato di corruzione è necessario provare non solo la dazione o la promessa di utilità, ma anche il collegamento sinallagmatico tra l'utilità e l'impegno del pubblico ufficiale a compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio; la mera disponibilità di denaro non prova il pactum.
- Nel giudizio cautelare di appello, quando il Tribunale del riesame ribalta il G.I.P., è indispensabile un confronto critico e motivato con le ragioni del rigetto del primo giudice: la decisione di riforma deve superare quelle ragioni con argomentazioni autonome e tratte dall'intero compendio probatorio.
- L'insussistenza di elementi recenti e concreti che rendano attuale il pericolo di reiterazione del reato, unitamente alla cessazione delle condizioni di fatto che avevano favorito le condotte contestate (es. dimissioni, cessazione delle cariche, perdita di funzioni), indebolisce la giustificazione delle misure cautelari e può portare alla loro revoca o annullamento.
- La documentazione fornita dalla difesa (memorie, atti amministrativi, verbali, intercettazioni, relazioni tecniche) deve essere valutata e confrontata espressamente nel provvedimento di riesame; l'omessa considerazione di tali elementi può integrare un vizio di motivazione.
- L'adeguatezza della misura cautelare deve essere calibrata rispetto alla concretezza del rischio: anche misure meno afflittive come l'obbligo di presentazione alla P.G. richiedono comunque una motivazione che dimostri la necessità e proporzionalità rispetto al pericolo cautelare.
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