Cassazione Civile, Ordinanza n. 24593/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un avvocato ha convenuto in giudizio un"altra avvocata sostenendo che, in alcuni scritti difensivi e in atti nei quali era parte, questa avesse usato espressioni offensive e accuse di falso idonee a ledere la sua reputazione professionale. L"attore ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in euro 50.000. La convenuta ha resistito e ha proposto a sua volta domanda riconvenzionale per asserita diffamazione subita dall"attore. Il Tribunale ha rigettato entrambe le domande; la Corte d"appello ha rigettato l"appello dell"attore. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) che il primo motivo non era una vera censura ma una delimitazione dell"oggetto del contendere, limitata ad alcuni atti processuali; 2) violazione degli artt. 89 e 115 c.p.c. e dell"art. 598 c.p. perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato l"inammissibilità o incompetenza della domanda risarcitoria in un giudizio separato, pur in presenza di una pretesa ormai non più azionabile davanti al giudice del merito o proposta contro il difensore e non contro la parte; 3) violazione degli artt. 51 c.p. e 598 c.p. per avere applicato le scriminanti anche agli scritti difensivi redatti nell"interesse proprio della resistente; 4) ulteriore violazione dell"art. 51 c.p. per non avere considerato che le difese eccedevano i limiti della necessità difensiva e contenevano accuse offensive.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, ritenendo che il passaggio della sentenza d"appello sulla competenza non costituisse ratio decidendi, ma fosse una considerazione neutra e comunque espressa al condizionale; ha ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo, affermando che la Corte territoriale aveva correttamente applicato l"esimente dell"art. 598 c.p. agli scritti difensivi strettamente attinenti all"oggetto della causa e che, quanto all"art. 51 c.p., non risultava dimostrata la consapevolezza della falsità delle accuse, requisito necessario per escludere la scriminante in presenza di una prospettazione di reato. Il primo motivo è stato considerato una mera delimitazione del thema decidendum e non una censura autonoma. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della debenza dell"ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
presupposti per la trattazione in adunanza camerale
richiamato solo per la forma del procedimento in cassazione
invocato dal ricorrente per sostenere la violazione della disciplina delle espressioni sconvenienti o offensive negli atti di causa
invocato dal ricorrente nel motivo sulla pretesa violazione delle regole di decisione e dell"acquisizione del materiale probatorio
non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all"autorità giudiziaria
la Corte ribadisce che l"esimente opera quando le espressioni offensive siano strettamente attinenti all"oggetto della causa e funzionali alla difesa, anche se dirette a soggetti diversi dalla controparte, purché non si versi in ipotesi di calunnia
la scriminante dell"esercizio di un diritto non opera in caso di calunnia; per escluderla occorre la consapevolezza della falsità dell"accusa
citato nel testo, ma il riferimento è chiaramente all"art. 598 c.p.; non emerge una specifica autonoma ratio sul codice di rito
Cass., sez. V, n. 39934 del 2005
richiamata come precedente conforme sulla distinzione tra espressioni offensive attinenti alla causa e limiti dell"esimente
Cass., sez. V, n. 9071 del 7/2/2008
richiamata come precedente conforme
Cass., sez. V, n. 2507 del 24/11/2016
richiamata come precedente conforme
Cass., sez. V, n. 8421 del 23/1/2019
richiamata come precedente conforme
Cass., sez. VI, n. 3964 del 6/11/2009
richiamata per il principio secondo cui, per escludere la scriminante, occorre provare la coscienza della falsità delle accuse
Massime di principio
- Le offese contenute in scritti o discorsi pronunciati in un procedimento dinanzi all"autorità giudiziaria non sono punibili quando provengano dalle parti o dai loro difensori e siano strettamente attinenti all"oggetto della controversia, perché la ratio dell"art. 598 c.p. è assicurare la massima libertà di difesa.
- La verifica sull"applicabilità della scriminante non dipende dal fatto che le espressioni offensive siano dirette alla controparte o ad altri soggetti, ma dal nesso funzionale e diretto tra le frasi contestate e l"oggetto della causa.
- La scriminante non opera se le accuse integrano calunnia, ma in tal caso è necessario accertare che chi le ha formulate abbia agito nella consapevolezza della loro falsità; in difetto di prova di tale elemento soggettivo, la causa di giustificazione non può essere esclusa.
- In cassazione è inammissibile la censura che investa un passaggio della sentenza privo di effettiva portata decisoria, quando la decisione di merito sia fondata autonomamente su una diversa ratio decidendi.
- Un motivo di ricorso che si limiti a delimitare l"oggetto del contendere senza individuare una specifica critica alla decisione non integra una vera censura impugnatoria.
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