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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10266/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da una scrittura privata del 1994 con cui una banca si era impegnata, a proprie spese, a eseguire lavori di sistemazione dei locali concessi in locazione a un esercizio commerciale e, una volta ultimati i lavori, a stipulare un nuovo contratto di locazione; in cambio, la società esercenti si era obbligata a trasferire l’attività nei nuovi locali senza pretendere l’avviamento. La società ha agito per il risarcimento dei danni da inadempimento della banca. In primo grado la domanda è stata rigettata per giudicato esterno e per difetto di prova; in appello la decisione è stata riformata, ritenendosi che il precedente giudizio riguardasse danni diversi e anteriori, e che il giudicato non precludesse la domanda risarcitoria attuale. La Corte territoriale ha quindi riconosciuto il diritto al risarcimento, ma ha detratto dal danno il valore di una duplice cessione dell’azienda, ha escluso alcune voci di danno ritenute non dimostrate o non dovute e ha liquidato il risarcimento in misura molto inferiore a quella richiesta. La società ricorrente ha denunciato: 1) erronea valutazione del danno da perdita del valore aziendale, sostenendo che una delle cessioni considerate dalla Corte d’appello riguardava altra azienda non collegata; 2) violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. per avere la Corte escluso il rimborso dei beni strumentali acquistati, ritenendo che sarebbero stati comunque necessari anche se la banca avesse adempiuto; 3) violazione degli artt. 1218, 1223 e 1372 c.c. per avere escluso il danno da redditività aziendale, che secondo la ricorrente spettava alla società e non ai soci. La banca, nel ricorso incidentale, ha sostenuto: 1) che la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi e motivare sull’eccezione di difetto di accertamento/prova dell’inadempimento imputabile; 2) che comunque il risarcimento sarebbe stato riconosciuto senza provare l’inadempimento; 3) che la liquidazione del danno si sarebbe basata su una consulenza di parte e su documenti non prodotti o inutilizzabili; 4) che le spese di lite non avrebbero dovuto seguire integralmente la soccombenza, visto il forte ridimensionamento della pretesa. La Cassazione ha respinto i primi tre motivi del ricorso incidentale e ha accolto il quarto, quinto e sesto motivo incidentale; ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale, ha dichiarato inammissibile il secondo, ha dichiarato assorbito il settimo motivo incidentale e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi incidentali sulla pretesa mancanza di prova dell’inadempimento, osservando che l’onere della prova era stato correttamente applicato: una volta allegato il contratto, provato il diritto e dedotto l’inadempimento con il nesso causale, spettava al debitore provare l’adempimento o l’insussistenza del nesso. Ha invece accolto le censure incidentali sulla motivazione e sulla prova del quantum, perché la Corte d’appello aveva fondato la liquidazione su una base valutativa non sorretta da adeguata spiegazione istruttoria, assumendo una consulenza di parte senza indicare i supporti probatori e rendendo incomprensibile la detrazione per una "duplice alienazione" aziendale. Ha inoltre accolto la doglianza della società sulla voce di danno relativa alla redditività aziendale, poiché la perdita di redditività è danno riferibile alla società e non ai singoli soci. Il secondo motivo principale è stato dichiarato inammissibile perché richiedeva una nuova valutazione del materiale istruttorio. La causa è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, che dovrà riesaminare il danno e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    richiamato solo come base della precedente domanda specifica di adempimento in forma specifica, poi ritenuta non decisiva nel giudizio attuale

  • art. 1218 c.c.

    la responsabilità del debitore presuppone allegazione del rapporto, deduzione dell’inadempimento e nesso causale; il debitore si libera provando l’adempimento o l’insussistenza del nesso

  • art. 1223 c.c.

    il risarcimento comprende solo il danno conseguenza causalmente collegato all’inadempimento e richiede corretta individuazione delle voci risarcibili

  • art. 1372 c.c.

    la perdita di redditività va riferita al soggetto contrattuale titolare del rapporto, non a soggetti estranei

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    è il paradigma usato per censurare il vizio motivazionale e l’omesso esame di fatti decisivi

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    invocato per la radicale incomprensibilità della motivazione sulla detrazione del valore della presunta doppia alienazione

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice decide su prove non introdotte o dichiara di non dover osservare la regola di disponibilità della prova, non quando valuti diversamente le prove di parte

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un regime di valutazione diverso da quello previsto o disattende il principio del libero convincimento fuori dai casi consentiti

  • artt. 99 e 112 c.p.c.

    richiamati con riferimento al dovere di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e all’esame delle domande ed eccezioni

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato sulla regolazione delle spese di lite secondo soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la possibile compensazione parziale delle spese in presenza di soccombenza solo parziale

Massime di principio

  • In materia di responsabilità contrattuale, il creditore deve provare il titolo, allegare l’inadempimento e dimostrare il nesso causale tra inadempimento e danno; una volta assolto tale onere, grava sul debitore la prova liberatoria dell’esatto adempimento o dell’assenza del nesso eziologico.
  • Il giudicato esterno preclude solo le questioni effettivamente decise nel precedente giudizio e non si estende a domande risarcitorie fondate su danni diversi, anche se derivanti dal medesimo rapporto negoziale.
  • La liquidazione del danno deve essere sorretta da una motivazione intelligibile e da basi istruttorie specificamente indicate: non è sufficiente richiamare in modo assertivo una valutazione di parte senza spiegare quali dati probatori la supportino.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla valutazione delle prove non può tradursi in una richiesta di nuova lettura del materiale istruttorio; la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo nei ristretti casi in cui il giudice abbia utilizzato prove non introdotte o abbia applicato un regime legale di valutazione diverso da quello previsto.
  • La perdita di redditività aziendale è una voce di danno riferibile al soggetto titolare dell’attività e del rapporto contrattuale; non può essere riconosciuta a soggetti diversi dal danneggiato contrattuale.
  • La detrazione di utilità o proventi dal danno risarcibile richiede una spiegazione chiara e logicamente coerente del fatto estintivo o riduttivo invocato, altrimenti la motivazione è apparente o incomprensibile.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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