Sentenza n. 2312/2026 - Napoli, Sezione 8
per l' esecuzione della sentenza n. 7664/2023 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, pubblicata in data 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di € 500,00 annui previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per complessivi € 1.000,00. La sentenza non è stata impugnata ed è stata dichiarata munita di attestazione di passaggio in giudicato. La ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, dopo la rituale notificazione del titolo esecutivo al Ministero, nonché la perdurante inerzia dell'amministrazione, chiedendo l'adempimento dell'obbligo, il pagamento del dovuto con gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto dei termini processuali, la rituale notificazione della sentenza al Ministero in data 19 gennaio 2024 e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché l'amministrazione non ha fornito prova dell'adempimento, il Collegio ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il periodo temporale fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve corrisponderne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, trattandosi di obbligazione fungibile e non potendo l'amministrazione trarre vantaggio dalla propria inerzia. È stato nominato sin d'ora, senza compenso, un dirigente della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di provvedere, in caso di ulteriore inerzia, agli stanziamenti e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. Il TAR ha inoltre chiarito che l'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere dall'amministrazione l'adempimento dell'obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede il beneficio economico annuale della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere eseguito il giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo di esecuzione integrale entro un termine assegnato, purché il titolo sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Se il termine temporale stabilito dal giudicato per la fruizione di un beneficio economico è ormai decorso per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligo di conformazione può essere adempiuto mediante corresponsione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, quando l'obbligazione abbia natura fungibile.
- L'amministrazione non può invocare la propria inerzia per sottrarsi all'esecuzione del giudicato né può opporre, quale impedimento legittimo, l'esaurimento dei fondi di bilancio o l'indisponibilità di cassa; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta può essere nominato già con la sentenza, con il compito di provvedere, in caso di persistente inerzia, agli stanziamenti e a tutte le fasi amministrativo-contabili necessarie all'esecuzione del giudicato.
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