Cassazione Penale, Sentenza n. 18026/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Bari sostenendo vizio di motivazione rispetto all'affermazione della sua partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (contestando che fosse mero fornitore e non parte integrante del sodalizio). Denunciava che le conclusioni sulla qualità e quantità delle forniture (in particolare la cessione di circa 3 kg di hashish a Gallo) e sui rapporti con i capi Pellegrino fossero apodittiche e prive di riscontri, nonché l'assenza di prova della consapevolezza circa la consistenza numerica del sodalizio rispetto all'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/1990.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero, in massima parte, una riconsiderazione di merito della valutazione probatoria riservata ai giudici di merito e non un vizio di legittimità. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di appello che aveva valutato la periodicità e quantità delle forniture, i rapporti stabili con esponenti del sodalizio, l'avvalimento di collaboratori per lo spostamento dello stupefacente e le intercettazioni, come indizi della partecipazione. Inoltre ha ritenuto non manifestamente infondata la motivazione sull'aggravante di cui all'art. 74, comma 3. Di conseguenza il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990 - Testo Unico sugli stupefacenti, art. 73
L'art. 73 disciplina i reati relativi al traffico di stupefacenti; il comma 4 è richiamato per la riqualificazione di una delle fattispecie contestate. La Corte ha ritenuto corretta la riqualificazione operata in sede di merito.
d.P.R. n. 309/1990 - Testo Unico sugli stupefacenti, art. 74
L'aggravante di cui al comma 3 può essere valorizzata quando emerge la consapevolezza dell'imputato circa la consistenza numerica o la struttura del sodalizio; la Corte ha ritenuto che il livello di interazione e l'apporto partecipativo del ricorrente con la struttura verticistica consentisse di desumere tale consapevolezza.
codice di procedura penale, art. 606
L'art. 606 elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha osservato che la doglianza del ricorrente, pur riferita a vizio di motivazione, era in realtà una richiesta di sindacato di merito sulle valutazioni probatorie, non ammessa in cassazione.
codice di procedura penale, art. 616
L'art. 616 disciplina le spese del giudizio di cassazione e la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione.
Decreto-legge n. 137/2020, conv. in L. n. 176/2020, art. 23
La disposizione autorizza, in determinate condizioni, lo svolgimento delle udienze in camera di consiglio senza la presenza delle parti; la Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi di tale norma.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella dei giudici di merito: le doglianze che chiedono una diversa valutazione delle prove sono, di norma, inammissibili.
- Per configurare la partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non è necessario che il rapporto fornitore-acquirente sia esclusivo: la periodicità, la quantità delle forniture e la rilevanza economica per il sodalizio possono far desumere un 'rapporto stabile' e quindi la partecipazione.
- L'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, può essere desunta anche indirettamente dal grado e dalle modalità di interazione dell'imputato con la struttura verticistica dell'associazione, non richiedendo necessariamente una prova diretta della consapevolezza numerica del gruppo.
- Per impugnare efficacemente una sentenza in Cassazione occorre puntare su vizi di diritto, omissioni motivazionali specifiche o violazioni di norme procedurali, non su una mera richiesta di riconsiderazione fattuale.
- In caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; bisogna valutare attentamente la fondatezza del ricorso prima della proposizione.
Testo integrale
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