Cassazione Penale, Sentenza n. 30616/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della statuizione relativa al sequestro e alla confisca della somma di euro 34.600, pari al valore degli interessi usurari. La difesa deduceva l'illegittimità della misura, sostenendo che il dispositivo sembrerebbe disporre una confisca diretta mentre la motivazione indicherebbe una confisca per equivalente; inoltre censurava la violazione dell'art. 445, comma 1, c.p.p., perché la pena risultante per il reato di usura (aumento per continuazione per meno di sei mesi) sarebbe inferiore a due anni e, a suo avviso, la sentenza di patteggiamento non potrebbe comportare l'applicazione di misure di sicurezza o misure ablative eccettuate quelle previste dall'art. 240 c.p.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che la confisca sia stata correttamente fondata sull'art. 644, sesto comma (norma che introduce la confisca obbligatoria per i delitti di usura), citando testualmente la disposizione applicabile. Ha inoltre precisato che la somma confiscata, essendo profitto monetario effettivamente presente nel patrimonio dell'imputato e data la fungibilità del denaro, va qualificata come confisca diretta e non per equivalente. Quanto al limite di due anni di cui all'art. 445 c.p.p., la Corte ha affermato che, in presenza di più reati collegati dalla continuazione, il riferimento va alla pena unica finale complessiva e non alla sola frazione imputabile a uno dei reati; pertanto il divieto invocato dal ricorrente non opera nel modo sostenuto. La Corte ha richiamato inoltre la modifica normativa che ha ampliato la possibilità di provvedere alla confisca nel patteggiamento. Per queste ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 644 cod. pen. (e sesto comma richiamato dal provvedimento)
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari
La Corte ha ritenuto applicabile la confisca obbligatoria prevista dalla norma: la somma confiscata è il profitto del reato e, trattandosi di denaro (bene fungibile), la confisca va qualificata come diretta e non per equivalente.
Richiamato per la disciplina della continuazione tra reati; la determinazione del limite di cui all'art. 445 c.p.p. deve essere valutata sulla pena unica complessiva derivante dalla continuazione.
Norma richiamata nel capo di imputazione originario; non rilevante ai fini specifici della censura sulla confisca, ma parte delle imputazioni complessive considerate nel computo della pena.
Richiamato come presidio procedurale del patteggiamento; la confisca può essere disposta anche nell'ambito dell'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., secondo quanto previsto dalla normativa speciale richiamata.
La Corte interpreta il limite di due anni previsto dal comma in tema di divieto di applicazione di misure di sicurezza e afferma che, in caso di più reati legati dalla continuazione, il riferimento è alla pena unica complessiva e non alla singola frazione inflitta per ciascun reato.
Norma richiamata quale limite/deroga alla disciplina della confisca nel patteggiamento: la modificazione normativa ha reso possibile la confisca anche nei casi previsti dall'art. 240 cod. pen., e la Corte la considera coerente con l'ablazione disposta.
Articolo applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, per avere proposto un'impugnazione ritenuta infondata.
Massime di principio
- La confisca di somme di denaro che rappresentano profitto diretto del reato e sono presenti nel patrimonio dell'autore va qualificata come confisca diretta, anche se il bene è fungibile; la confisca per equivalente si applica quando si ablano beni diversi dal profitto effettivo.
- Nel patteggiamento la confisca è ammissibile nei casi previsti dalla normativa speciale (art. 240 c.p.) e, per i reati di usura, la legge dispone forme obbligatorie di confisca del profitto/degli interessi usurari.
- Il limite di due anni dell'art. 445 c.p.p. va valutato sulla pena unica complessiva quando i reati sono collegati dalla continuazione: non è decisiva la sola frazione di pena relativa a uno dei reati.
- Le censure generiche sulla presunta "illegalità" di una misura ablatorio-confiscatoria, se non specificamente fondate su errori di fatto o di diritto documentabili, rischiano l'inammissibilità per manifesta infondatezza.
- Per contestare efficacemente una confisca ordinata in patteggiamento è necessario dimostrare che mancano i presupposti normativi (es. che non si tratta di profitto del reato, che la somma non è nel patrimonio dell'imputato, o che la norma speciale non è applicabile), non limitandosi a osservazioni formali sul dispositivo o sulla motivazione.
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