Cassazione Penale, Sentenza n. 45693/2022 del 01/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello del 10/09/2021 sostenendo che il dissesto delle società consortili (capo A: PORTALE & PAGLIAROTTO; capo B: TORREMUZZA) non derivò dalle sue condotte ma dall'estromissione e dal comportamento della società INC S.p.A. e dai "patti parasociali" che avrebbero fatto ricadere i costi su Gitto. Contesta la qualificazione di atti distrattivi e di false comunicazioni sociali (iscrizioni in bilancio quali "fatture da emettere" e "costi capitalizzati"), l'attendibilità di testi e perizie dell'accusa (consulente Poma, testi Mauri e Calleri) e lamenta omissioni motivazionali circa le consulenze difensive (Aguiari, Zangaro) e le circostanze fattuali che, a suo avviso, avvalorerebbero la tesi che il dissesto sia stato causato dal comportamento di INC e dal ritardo dei pagamenti del committente (CAS). Inoltre deduce violazione delle norme sulla configurabilità del reato ex art. 216 legge fallimentare e sull'art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati: la sentenza impugnata contiene motivazione analitica e logica circa il nesso tra le condotte contestate e il depauperamento delle consortili, valorizzando gli indici di fraudolenza indicati dal consulente dell'accusa e le deposizioni ritenute credibili. La Corte ha applicato l'orientamento di legittimità (Sez. U., Passarelli e successive pronunce) secondo il quale, per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessario provare un nesso causale diretto tra ogni singola condotta e il fallimento, ma è sufficiente l'idoneità degli atti a depauperare il patrimonio e mettere in pericolo la garanzia dei creditori; quanto alle false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) la Corte ha ritenuto che le falsificazioni contabili siano state idonee ad alterare il quadro di insieme e a incidere sulla gestione o sulle aspettative dei terzi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e all'onere del versamento di una somma ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte interpreta la normativa alla luce della giurisprudenza di legittimità: la bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di pericolo concreto; non è necessario dimostrare un nesso causale diretto tra la condotta e il fallimento, ma che l'atto abbia determinato un depauperamento idoneo a porre in pericolo la garanzia dei creditori, valutabile con indici di fraudolenza
Il falso nelle comunicazioni sociali deve essere tale da alterare in misura apprezzabile il quadro d'insieme del bilancio e da essere idoneo a influire sulle determinazioni di soci, creditori o del pubblico; il giudice deve valutare ex ante la potenzialità ingannatoria degli artifici contabili
art. 223 comma 1 legge fallimentare
Richiamato nella censura difensiva in relazione agli effetti delle norme fallimentari, la sentenza valuta le questioni di causalità e di applicabilità delle aggravanti alla luce degli elementi probatori (nessuna deroga sostanziale rispetto all'interpretazione di cui ad art. 216)
art. 173, comma 1 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per definire i limiti dell'impugnazione in cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Principio secondo cui in cassazione non è consentita la mera rivalutazione del merito: vizi deducibili sono la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione su punti essenziali; la Corte ha ritenuto che tali vizi non sussistano
Norma che ha consentito alla Corte di porre a carico del ricorrente l'onere del versamento di una somma in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 l.f.): non è necessario provare che ogni singolo atto abbia causato direttamente il fallimento; è sufficiente dimostrare che gli atti hanno depauperato il patrimonio o erano idonei a compromettere la garanzia dei creditori. Il giudice valuta gli "indici di fraudolenza" e la sussistenza del dolo generico (consapevolezza della pericolosità della condotta).
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.): il falso deve essere idoneo ad alterare il quadro d'insieme del bilancio con potenzialità ingannatoria verso soci, creditori o pubblico; va valutata la capacità prognostica degli artifici contabili di influire sulle determinazioni dei destinatari.
- Patti parasociali tra soci: hanno efficacia obbligatoria tra le parti ma non possono estinguere o soppiantare gli obblighi statutari e le obbligazioni verso terzi; la loro esistenza non esonera automaticamente da responsabilità penali per artifici contabili o distrazioni patrimoniali.
- Controllo di Cassazione sui fatti: la Corte di legittimità non riesamina il merito o la valutazione della prova (attendibilità dei testimoni, valutazione delle consulenze tecniche) se la motivazione del giudice di merito è logica e non manifestamente illogica o contraddittoria; le doglianze che chiedono una diversa interpretazione delle stesse prove sono inammissibili.
- Quando la difesa solleva complesse dinamiche aziendali (gestioni consortili, ripartizione costi, ritardi di pagamento di committenti) è necessario mostrare concretamente che il giudice di merito ha omesso un elemento essenziale o ha motivato in modo manifesto-contraddittorio; altrimenti la valutazione resta prerogativa del giudice di merito.
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