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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17285/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente e conti anticipi intrattenuti tra una società e una banca. La società correntista aveva chiesto la ripetizione di somme asseritamente non dovute, contestando la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e chiedendo l’esibizione della documentazione bancaria necessaria per la CTU contabile. Nel giudizio di merito la documentazione fu acquisita anche tramite ordini di esibizione e la consulenza tecnica quantificò la differenza tra interessi anatocistici e interessi semplici in euro 8.328,67. La prima fase di appello si concluse con il rigetto della domanda restitutoria, ma la Cassazione, nel precedente giudizio, cassò la decisione accogliendo il motivo relativo all’art. 119 TUB e affermando che il correntista può richiedere la documentazione bancaria anche in corso di causa. Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello accolse la domanda della correntista e condannò la banca alla restituzione della somma indicata dalla CTU. La banca ha quindi proposto nuovo ricorso per cassazione deducendo, in sintesi: 1) l’esistenza di un giudicato interno che impedirebbe l’utilizzo della CTU e della documentazione acquisita; 2) l’erroneità dell’affermazione secondo cui la CTU non sarebbe stata contestata e sarebbe utilizzabile; 3) la violazione delle regole sull’onere della prova e sulla necessità della prova del titolo e dell’assenza di causa debendi nell’azione di ripetizione dell’indebito. La società resistente ha sostenuto la correttezza della sentenza di rinvio e la piena legittimità dell’uso della documentazione acquisita e della CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della banca. Ha escluso la formazione di un giudicato interno sulla asserita inutilizzabilità della CTU, chiarendo che il precedente ricorso della correntista era stato dichiarato inammissibile solo perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio. Ha ritenuto che la Corte d’appello di rinvio abbia correttamente applicato il principio di diritto già enunciato in sede rescindente, secondo cui il diritto del correntista di ottenere la documentazione bancaria ex art. 119 TUB può essere esercitato anche in corso di causa e non necessariamente prima del giudizio. Ha inoltre respinto la doglianza sull’onere della prova, osservando che, nel caso concreto, gli ordini di esibizione avevano consentito di acquisire la documentazione indispensabile alla CTU e che la banca, sin dalla costituzione, non aveva contestato di aver applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Il ricorso è stato quindi rigettato e la banca è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1286 c.c.

    Richiamato in citazione come norma che sarebbe stata violata dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ma il testo non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 212 c.p.c.

    La richiesta di esibizione formulata nell’atto introduttivo è stata ritenuta idonea a fondare la produzione documentale necessaria alla consulenza tecnica.

  • art. 210 c.p.c.

    L’ordine di esibizione può essere disposto per acquisire documenti bancari rilevanti ai fini dell’accertamento; nel caso concreto gli ordini impartiti dalla Corte d’appello sono stati ritenuti legittimi.

  • art. 184 c.p.c.

    La mancata reiterazione dell’istanza nelle memorie istruttorie non è stata considerata decisiva per reputarla abbandonata, in assenza di espressa rinuncia.

  • art. 198 c.p.c.

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui il CTU può esaminare documenti non prodotti in causa solo nei limiti consentiti dalla legge e dal consenso delle parti, ma nel caso concreto la questione è stata superata dalla legittimità degli ordini di esibizione.

  • art. 2711, comma 2, c.c.

    Ritenuto non pertinente nella parte in cui concerne libri e scritture contabili non accessibili all’altra parte, rispetto alla documentazione bancaria qui in discussione.

  • art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993

    Il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione bancaria può essere esercitato anche in corso di causa; non è limitato alla fase anteriore al giudizio e non richiede formalità particolari, purché resti nel limite delle preclusioni istruttorie e delle condizioni di legge.

  • art. 2730 c.c.

    Censurato in appello come base della pretesa confessione della banca sull’anatocismo, ma nel ricorso per cassazione non assume un ruolo autonomamente decisivo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all’onere della prova nell’azione di ripetizione dell’indebito; la Corte ribadisce che grava sull’attore la prova dell’inesistenza di una giusta causa dell’attribuzione patrimoniale.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato nei motivi di merito e di ricorso, ma la Corte non ravvisa violazioni decisive sul punto.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla valutazione del materiale probatorio è stata ricondotta, nella sostanza, al vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., e non a una violazione di legge in senso proprio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come parametro della valutazione delle prove e del libero convincimento del giudice.

  • art. 116, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per gli argomenti di prova desumibili dal comportamento processuale della controparte, utilizzabili nell’azione di ripetizione dell’indebito.

  • art. 184, comma 6, c.p.c.

    Citate le preclusioni istruttorie, in relazione al momento di esercizio della richiesta documentale in corso di causa.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo, ma la Corte esclude che manchi il presupposto probatorio per effetto del giudicato interno invocato dalla ricorrente.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato per sostenere l’esistenza di un giudicato interno; la Corte esclude che si sia formato sul punto dedotto.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sul giudicato interno, ma ritenuto non ostativo alla decisione di rinvio.

  • art. 384 c.p.c.

    Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione vincola il giudice di rinvio; la Corte ribadisce che esso deve essere rispettato anche se muta successivamente l’orientamento giurisprudenziale.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte precisa i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda della banca per responsabilità aggravata era stata respinta nei gradi di merito.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla banca a sostegno della doglianza sul giudicato e sul diritto di difesa, senza esito favorevole.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, non si forma giudicato interno su una questione quando la precedente declaratoria di inammissibilità colpisce soltanto una censura che mira alla rivalutazione del merito e non decide in modo espresso e definitivo sulla specifica questione giuridica.
  • Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nel giudizio rescindente, anche se in seguito la giurisprudenza di legittimità muta orientamento, salvo i casi di ius superveniens rilevante.
  • In tema di documentazione bancaria, il diritto del cliente ex art. 119, comma 4, TUB può essere esercitato anche in corso di causa e può legittimare un’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., purché la richiesta sia conforme ai presupposti processuali e resti entro le preclusioni istruttorie.
  • Nell’azione di ripetizione dell’indebito bancario, l’attore deve provare l’assenza di una giusta causa dell’attribuzione patrimoniale; tuttavia tale prova può essere raggiunta anche mediante documenti acquisiti in giudizio, presunzioni e argomenti di prova, non essendo indispensabile la produzione del solo contratto originario.
  • La mancata contestazione, da parte della banca, dell’applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi può assumere rilievo nel giudizio di merito quale elemento valutabile insieme alla documentazione acquisita e alle conclusioni del consulente tecnico.
  • La consulenza tecnica contabile può essere utilizzata ai fini della decisione solo se sorretta da documentazione ritualmente acquisita e idonea allo svolgimento dell’accertamento richiesto; nel caso concreto, gli ordini di esibizione hanno reso legittima e utilizzabile la CTU.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteIntermediazione finanziariaProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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