Cassazione Penale, Sentenza n. 33127/2026 del 08/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata aveva chiesto al giudice dell’esecuzione l’applicazione della continuazione tra due condanne per fatti di acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti, commessi rispettivamente nel marzo e nel luglio 2018, e la condanna per partecipazione ad associazione di tipo mafioso, riferita a una condotta associativa iniziata anteriormente e protrattasi nel tempo. La Corte d’assise d’appello, quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta, ritenendo non provata l’esistenza di un medesimo disegno criminoso. Il ricorrente ha proposto tre motivi. Con il primo ha dedotto violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che i reati in materia di stupefacenti fossero reati-satellite funzionali al ruolo svolto nell’associazione, anche perché i proventi sarebbero stati destinati alla cassa della cosca e ai sodali detenuti. Con il secondo ha contestato la valutazione del fattore cronologico e della nozione di medesimo disegno criminoso, sostenendo che la collaborazione con il gruppo mafioso e le condotte relative agli stupefacenti si sarebbero collocate nel medesimo periodo e sarebbero state esecuzione del mandato associativo. Con il terzo ha dedotto che la mancata contestazione dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa non potesse avere efficacia preclusiva e che il giudice dovesse valutare i fatti storici emergenti dalle sentenze irrevocabili per verificare il collegamento con il programma associativo. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell’esecuzione, che aveva escluso la continuazione per la mancanza di prova di un’originaria deliberazione criminosa unitaria, antecedente ai singoli reati e comprensiva almeno nelle linee essenziali delle condotte relative agli stupefacenti. Il significativo divario temporale tra l’adesione all’associazione mafiosa e i fatti di acquisto e detenzione di droga, l’assenza nelle sentenze irrevocabili di elementi idonei a ricondurre tali reati al programma associativo e l’autonomia strutturale e funzionale delle condotte impedivano di ravvisare il medesimo disegno criminoso. La Corte ha precisato che l’eventuale funzionalità economica dei reati agli interessi dell’associazione o il collegamento con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata integrano, al più, un collegamento finalistico, non equivalente alla preventiva programmazione unitaria richiesta per la continuazione. La mancata contestazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. è stata correttamente considerata soltanto quale elemento sintomatico, insieme agli altri dati, e non come preclusione automatica. Le censure sono state ritenute dirette a ottenere una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
La continuazione richiede un’originaria deliberazione criminosa unitaria, antecedente alla commissione dei singoli reati, con programmazione degli stessi almeno nelle linee essenziali.
Il giudice dell’esecuzione deve verificare in concreto la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto delle diverse condanne.
La mera partecipazione a un’associazione di tipo mafioso non comporta automaticamente la continuazione con i reati-fine o con altri reati commessi nel contesto associativo.
La mancata contestazione dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa non costituisce preclusione automatica al riconoscimento della continuazione, ma può essere valutata quale elemento sintomatico insieme agli altri dati disponibili.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione presuppone la prova di un’originaria deliberazione criminosa unitaria, anteriore alla commissione dei singoli reati, nella quale questi siano stati previamente programmati almeno nelle loro linee essenziali.
- La mera omogeneità dei reati, la loro riconducibilità al medesimo ambiente criminale, una stabile inclinazione a delinquere o la comune appartenenza a un contesto associativo non dimostrano, di per sé, il medesimo disegno criminoso.
- Tra il reato associativo e i reati-fine la continuazione non opera automaticamente per il solo fatto della partecipazione all’associazione; occorre dimostrare che i singoli reati siano stati previamente contemplati come segmenti esecutivi del programma associativo.
- La funzionalità di un reato agli interessi economici dell’associazione o la convergenza teleologica tra più condotte non equivalgono alla preventiva programmazione unitaria richiesta dall’art. 81 c.p.
- Nella valutazione della continuazione, la distanza temporale tra l’adesione all’associazione e la commissione dei reati-fine costituisce un elemento oggettivo rilevante, da apprezzare insieme alle modalità delle condotte, alla natura dei reati e agli ulteriori dati emergenti dalle sentenze irrevocabili.
- La mancata contestazione dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa non preclude automaticamente il riconoscimento della continuazione, ma può costituire un elemento sintomatico dell’assenza di prova circa l’inserimento dei reati nel programma associativo.
- In sede di legittimità non è consentita la sostituzione della valutazione del giudice dell’esecuzione con una diversa lettura delle risultanze, quando la motivazione sia completa, logicamente coerente e priva di vizi giuridici.
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