Cassazione Penale, Sentenza n. 23738/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di riesame avverso la misura della custodia cautelare in carcere applicata per reati di traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990 e reati connessi). La difesa contestava: l'inattendibilità e la mancanza di riscontri delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; l'insussistenza dell'associazione di tipo organizzato (assenza di stabile struttura, cassa comune, canale di approvvigionamento e affectio societatis); la qualificazione come associazione ai sensi dell'art. 74 co. 6 invece che semplice attività di spaccio rilevabile sotto l'art. 73 co. 5; l'erronea attribuzione del ruolo di capo/promotore allo Sharka; e la carenza delle esigenze cautelari e della prognosi di pericolosita' specifica.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure della difesa fossero generiche e riproposizioni di valutazioni già affrontate e motivate dal Tribunale del riesame; ha richiamato e confermato la ricostruzione del Tribunale secondo cui, oltre alle dichiarazioni dei collaboratori, sussistono riscontri diretti (servizi di osservazione, intercettazioni, arresti e sequestri, immagini, perquisizioni con sequestro di stupefacente, telefoni, e consistente somma di denaro) che rendono grave l'indizio di partecipazione a un sodalizio organizzato con oltre 1.100 cessioni rilevate in pochi mesi, ripartizione di ruoli, turni, coordinamento centralizzato delle utenze e ruolo direttivo dello Sharka. Quanto alle esigenze cautelari, è stata richiamata la presunzione normativa di pericolo di reiterazione (art. 275 co. 3 c.p.p.) e si è ritenuto che solo la custodia in carcere potesse garantire la recisione dei rapporti criminosi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata quale base procedurale per il riesame della misura cautelare; indicata nella motivazione come riferimento al provvedimento del Tribunale che ha rigettato la richiesta di riesame.
Norma che incrimina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto ricorrere la configurazione di associazione di tipo organizzato, sulla base degli elementi indiziari raccolti.
Previsione sulla cessione di stupefacenti in ipotesi di lieve entità; la difesa invocava la prevalenza di questa fattispecie per mera ripetizione di cessioni, ma il Tribunale ha escluso la ricorrenza dell'attenuante ritenendo l'esistenza di un'organizzazione stabile.
Richiamata per la presunzione di pericolo di reiterazione criminosa in ipotesi di associazione di tipo organizzato; utilizzata per giustificare la necessità della custodia cautelare in carcere.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per liquidare le spese e l'ammenda di euro 3.000.
Massime di principio
- Dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono costituire spunto investigativo sufficiente se integrate da riscontri diretti (osservazione, intercettazioni, arresti, sequestri, immagini, perquisizioni): in tal caso non è necessario ulteriore riscontro 'ad item' per ritenere la gravità indiziaria.
- Un elevato numero di cessioni in un breve arco temporale, la ripartizione stabile dei compiti, l'uso di strumenti di comunicazione centralizzati, la disponibilità di luoghi/logistiche e il coordinamento nelle reazioni agli arresti sono indici forti di assenza di mera occasionalità e possono integrare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990).
- La distinzione tra associazione (art. 74) e singole cessioni reiterate o traffico abituale (art. 73 co. 5) richiede valutazione complessiva di elementi quali stabilità, struttura organizzativa, canale di approvvigionamento, presenza di ruoli direttivi e di eventuale cassa comune; la mera quantità di piccole cessioni non esclude di per sé la configurazione associativa.
- Per l'attribuzione del ruolo di capo/promotore occorrono elementi concreti di direzione, promozione o gestione (ordine e direttive ai pusher, gestione di utenze centralizzate, custodia del denaro o della contabilità, decisioni dopo arresti): conversazioni che mostrino direttive e subordinazione rafforzano tale attribuzione.
- Ai fini delle esigenze cautelari, la presunzione prevista dall'art. 275 co. 3 c.p.p. può legittimare la custodia in carcere quando dagli elementi emergano comprovate capacità organizzative, pervicacia e concrete possibilità di continuare l'attività illecita anche dal domicilio; argomentazioni genericamente rivolte a contestare la valutazione del giudice di merito sono spesso inammissibili in Cassazione.
- I ricorsi che si limitano a riproporre alternative valutazioni dei fatti già esaminate dal giudice di merito, senza muovere censure specifiche e argomentate sulla motivazione, sono destinati all'inammissibilità.
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