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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09548/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto negoziale verbale relativo al trasferimento di un appezzamento di terreno: un soggetto si era impegnato a vendere il bene a un altro, che aveva corrisposto il prezzo mediante 20 cambiali, da mettere in pagamento al momento del definitivo trasferimento. Il trasferimento non veniva poi eseguito, ma i titoli venivano incassati. Il promissario acquirente agiva quindi per ottenere l’accertamento dell’assenza di causa del pagamento e la restituzione delle somme come indebito oggettivo. In primo grado la domanda veniva accolta e la decisione era confermata in appello. Nel giudizio di legittimità gli eredi del convenuto originario proponevano ricorso affidato a undici motivi: contestavano, tra l’altro, la configurabilità dell’indebito oggettivo, varie violazioni processuali in tema di istruttoria e produzione documentale, il mancato ammissione del giuramento decisorio e di altri mezzi di prova, la pretesa insussistenza della doppia conforme, la valutazione delle dichiarazioni rese in sede penale e l’omessa considerazione di elementi asseritamente dimostrativi dell’estinzione dell’obbligazione; deducevano inoltre la violazione del contraddittorio per la mancata partecipazione del cessionario del credito come litisconsorte necessario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo erronea l’affermazione della Corte d’appello secondo cui le istanze istruttorie dell’appellante dovevano considerarsi rinunciate per mancata riproposizione in prima udienza. La Corte ha affermato che la sola omissione nelle conclusioni definitive non basta a presumere rinuncia o abbandono delle richieste istruttorie, specie se esse risultano comunque ribadite in appello e in sede di precisazione delle conclusioni. È stato invece rigettato il decimo motivo, perché nella cessione del credito non sussiste litisconsorzio necessario tra cedente e cessionario quando il giudizio verte soltanto sull’esistenza del credito verso il debitore ceduto. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione per riesaminare le istanze istruttorie sotto i profili non preclusi e per le ulteriori conseguenti statuizioni, incluse le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre vizi di ultrapetizione/omessa pronuncia e per censurare la qualificazione come rinunciate delle istanze istruttorie, ma la Corte ha valorizzato il diverso principio secondo cui la rinuncia non si presume dalla sola mancata riproposizione nelle conclusioni finali.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo, senza decisiva applicazione autonoma nella ratio della decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nei motivi relativi alla valutazione e ammissione delle prove, ma le relative censure sono rimaste assorbite.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione del materiale probatorio, ma le doglianze sul punto sono state assorbite.

  • art. 2033 c.c.

    evocato per sostenere la domanda di ripetizione di indebito, rispetto alla quale non è stata espressa una statuizione di merito definitiva in cassazione.

  • art. 2932 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente per contestare la ricostruzione della fattispecie negoziale, senza autonoma ratio decidendi nella pronuncia di legittimità.

  • art. 1493 c.c.

    richiamato nel primo motivo, ma non centrale nella decisione della Corte.

  • art. 345 c.p.c.

    invocato per la produzione documentale in appello; le relative questioni sono state assorbite dall’accoglimento del secondo motivo.

  • art. 346 c.p.c.

    la Corte ha rilevato che le istanze istruttorie risultavano riproposte in appello e in sede di precisazione delle conclusioni, sicché non potevano dirsi rinunciate per difetto di riproposizione.

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato per escludere che la cessione del credito imponga, di per sé, la partecipazione del cessionario come litisconsorte necessario nel giudizio tra cedente e debitore ceduto.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    citato nel motivo sul preteso litisconsorzio necessario, ma il motivo è stato respinto.

  • art. 189 c.p.c.

    evocato nel ragionamento della Corte per affermare che la mancata riproposizione nelle conclusioni definitive non comporta automaticamente rinuncia alle richieste connesse a quelle già formulate.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei motivi che denunciavano errata valutazione della prova e del verbale testimoniale, ma le doglianze sono state assorbite.

  • art. 24 Cost.

    invocato a sostegno delle censure processuali e istruttorie, ma non decisivo nella ratio della pronuncia.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    richiamato nelle doglianze di nullità/motivazione, ma non decisivo nella soluzione.

  • art. 101 c.p.c.

    evocato nel motivo sul contraddittorio e sul litisconsorzio necessario, rigettato dalla Corte.

  • art. 1176 c.c.

    richiamato nel motivo finale sulla valutazione del materiale probatorio, senza incidenza autonoma sulla decisione.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato nel motivo finale, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva nella ratio.

  • art. 2236 c.c.

    richiamato nel motivo finale, senza autonoma rilevanza nella decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione, la rinuncia a domande, eccezioni o istanze istruttorie non può desumersi automaticamente dalla sola mancata riproposizione nelle conclusioni definitive; occorre verificare, in concreto, se la parte abbia comunque inteso insistere nella richiesta, anche attraverso gli atti di gravame o le precisazioni delle conclusioni.
  • La riproposizione in appello di istanze istruttorie già formulate impedisce di ritenere che esse siano state abbandonate per mera omissione formale in un momento successivo del processo, salvo una chiara volontà contraria della parte.
  • La cessione del credito non determina, di regola, litisconsorzio necessario tra cedente e cessionario nel giudizio promosso o resistito dal debitore ceduto, quando l’accertamento richiesto riguarda soltanto l’esistenza o l’inesistenza del credito verso il debitore e non investe con efficacia vincolante i rapporti interni tra cedente e cessionario.
  • Quando un motivo di ricorso viene accolto per un vizio processuale che impone la rinnovazione della valutazione istruttoria, le ulteriori censure che dipendono dalla precedente valutazione del merito probatorio possono restare assorbite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCessione del credito
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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