Cassazione Penale, Sentenza n. 34939/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso del Pubblico Ministero lamenta errori di diritto e vizio di motivazione nella parte dell'ordinanza che ha escluso i gravi indizi per il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e per le condotte di falso in atto pubblico relative alle certificazioni informatiche EIPASS 7 moduli user: la motivazione sarebbe contraddittoria e insufficiente, con errata valutazione della struttura organizzativa, della stabilità del vincolo e della natura giuridica delle certificazioni. Si censura inoltre l'esclusione della natura di atto pubblico per le EIPASS 7 moduli user e si chiede la rivalutazione delle esigenze cautelari alla luce del più ampio quadro indiziario. Il ricorso di Galotta deduce carenza e illogicità della motivazione in ordine all'attualità del pericolo di reiterazione e alla necessità e proporzionalità della misura interdittiva, sostenendo l'assenza di collegamenti diretti con gli enti accreditati e l'indisponibilità di titolo certificativo autonomo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso del Pubblico Ministero: ha ritenuto fondati i primi due motivi (sulla configurabilità dell'associazione per delinquere e sulla qualificazione come atto pubblico delle certificazioni EIPASS 7 moduli user), ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente ai reati di associazione a delinquere e di falso in atto pubblico riferito alle citate certificazioni e ha rinviato il provvedimento al Tribunale del riesame di Potenza per nuova valutazione. I restanti profili (tra cui la valutazione complessiva delle esigenze cautelari) sono stati assorbiti dalla necessità di rivalutazione. Il ricorso incidentale di Galotta è stato respinto; alla stessa è stata irrogata la condanna al pagamento delle spese del procedimento per la reiezione del suo ricorso.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)
Per la Corte l'art. 416 richiede un vincolo associativo stabile (almeno tre persone), un programma criminoso indeterminato e una struttura organizzativa anche rudimentale; la partecipazione può manifestarsi in forme diverse e non richiede identiche partecipazioni agli utili o conoscenza personale tra tutti gli associati.
artt. 476 e 479 cod. pen. (atto pubblico e falso in atto pubblico)
artt. 476 e 479 cod. pen.
La qualificazione di certificato come atto pubblico dipende dalla sua capacità di produrre effetti giuridici autonomi e di rilevanza pubblicistica; se la certificazione costituisce titolo spendibile in ambito pubblico ha natura fidefacente e può integrare la fattispecie di falso in atto pubblico.
art. 480 cod. pen. (norma richiamata sull'errata ricostruzione della falsificazione)
La Corte censura l'applicazione apodittica del parametro normativo senza adeguata motivazione; la riclassificazione del reato richiede valutazione della natura dell'atto certificativo e del suo valore giuridico.
art. 273 cod. proc. pen. (gravi indizi di colpevolezza)
Definisce i gravi indizi come elementi idonei, per consistenza, a prevedere che ulteriori acquisizioni probatorie possano dimostrare la responsabilità; la Cassazione verifica la congruenza e la logicità della motivazione del giudice di merito su tale punto.
art. 274 lett. c) cod. proc. pen. (esigenze cautelari - pericolo di reiterazione)
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Il requisito dell'attualità del pericolo si valuta in termini prognostici sulla possibilità di condotte reiterative, non richiedendo l'imminenza di specifiche occasioni di reato; il giudice della cautela deve motivare adeguatamente considerando modalità, personalità e contesto.
art. 290 cod. proc. pen. (misura interdittiva)
Norma sulla misura interdittiva sostitutiva della detentiva applicata dal Tribunale del riesame; la Corte ha ritenuto possibile la sua applicazione ma ha chiesto nuova valutazione per i capi annullati.
art. 309 cod. proc. pen. (istanza al giudice del riesame)
Richiamato come base procedurale dell'istanza al Tribunale del riesame che ha riesaminato la misura cautelare.
art. 616 cod. proc. pen. (onere spese per ricorso reietto)
Stabilisce la condanna alle spese del ricorrente il cui ricorso viene dichiarato inammissibile o respinto; applicata alla Galotta per la reiezione del suo ricorso.
Massime di principio
- Per il reato di associazione per delinquere occorre valutare la stabilità del vincolo, l'indeterminatezza del programma criminoso e la presenza di una struttura, anche minima; l'assenza di una cassa comune o la diversità degli scopi non escludono l'associazione.
- La qualificazione di una certificazione come atto pubblico/fidefacente dipende dalla sua capacità di produrre effetti giuridici autonomi e di essere 'spendibile' in ambito pubblico: se sussiste tale efficacia la falsificazione può integrare il falso in atto pubblico.
- Nel sindacato di legittimità (Corte di Cassazione) non è consentita una nuova valutazione dei fatti: il controllo riguarda la congruenza, la logica e la completezza della motivazione del giudice di merito rispetto ai canoni giuridici.
- Sulle esigenze cautelari il giudice deve operare una valutazione prognostica dell'attualità del pericolo di reiterazione: non è necessario dimostrare occasioni imminenti di reato, ma la persistenza del periculum libertatis sulla base di elementi recenti e della personalità dell'indagato.
- Il pubblico ministero ha interesse a proporre ricorso per cassazione anche quando l'ordinanza del riesame abbia mantenuto la misura soltanto per alcuni reati ma abbia escluso altri reati rispetto al provvedimento genetico; la Cassazione può annullare parzialmente e rinviare per nuova valutazione.
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