Cassazione Civile, Ordinanza n. 37454/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
Il condomino aveva impugnato una deliberazione assembleare che gli aveva addebitato contributi per le spese di riscaldamento, sostenendo di non dover partecipare a tali spese perché il suo appartamento si era distaccato dall’impianto centralizzato e perché, nel suo caso, non era applicabile l’art. 12 del regolamento condominiale, che prevedeva una contribuzione ridotta al 50% solo per le unità immobiliari non abitate. In primo grado il Tribunale aveva accolto solo in parte l’impugnazione: aveva annullato alcuni punti della delibera, ma aveva rigettato la domanda relativa al primo punto dell’ordine del giorno, concernente proprio l’obbligo di contribuire alle spese di gestione del riscaldamento. La Corte d’appello ha però dichiarato inammissibile l’appello per difetto di interesse, ritenendo che l’attore fosse integralmente vittorioso in primo grado. Con il ricorso per cassazione il condomino ha denunciato violazione degli artt. 1138 e 1104 c.c., errata interpretazione e violazione dell’art. 12 del regolamento condominiale e violazione dell’art. 348 bis c.p.c., sostenendo che la sua impugnazione era stata solo parzialmente accolta e che egli aveva quindi interesse a censurare il capo di sentenza che aveva confermato la sua obbligazione contributiva. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 91 c.p.c., motivo rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha rilevato, dalla lettura della sentenza di primo grado, che il Tribunale non aveva accolto integralmente la domanda, poiché aveva rigettato proprio la censura relativa all’addebito delle spese di gestione del riscaldamento centralizzato. Ne consegue che la Corte d’appello aveva errato nel dichiarare inammissibile l’appello per difetto di interesse, perché la parte era rimasta soccombente su quel capo e aveva dunque interesse a impugnarlo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come norma del regolamento condominiale e del relativo rapporto con le spese comuni, ma non decisivo nella ratio della decisione di legittimità
richiamato dal ricorrente per contestare l’obbligo contributivo alle spese dell’impianto centralizzato; la Corte non si pronuncia nel merito di tale disciplina, limitandosi a rilevare l’ammissibilità dell’appello
art. 12 del regolamento condominiale
secondo la prospettazione del ricorrente prevedeva una contribuzione ridotta al 50% solo per le unità non abitate; la Corte usa tale richiamo solo per ricostruire la domanda originaria e il capo di sentenza rimasto soccombente
richiamato nel ricorso, ma la Corte decide la questione sull’interesse ad appellare verificando il reale contenuto della sentenza di primo grado
motivo sul regolamento delle spese dichiarato assorbito dalla cassazione con rinvio
Massime di principio
- Ai fini della verifica dell’interesse ad impugnare, il giudice di appello deve accertare in concreto se la parte sia risultata totalmente o solo parzialmente vittoriosa in primo grado, senza fermarsi a una lettura meramente formale della decisione.
- L’appello non è inammissibile per difetto di interesse quando la sentenza di primo grado abbia rigettato anche solo una parte della domanda o abbia mantenuto ferma una statuizione sfavorevole alla parte appellante.
- La valutazione dell’interesse a impugnare può richiedere l’esame diretto della sentenza di primo grado, ove la questione abbia natura processuale e sia necessario ricostruire esattamente quali capi siano stati accolti e quali respinti.
- Quando una delibera condominiale viene impugnata solo in parte, la parte soccombente sul capo non accolto conserva interesse a proporre appello contro quella statuizione.
- Se il primo motivo di ricorso per cassazione è accolto e determina la cassazione con rinvio, i motivi ulteriori che dipendono dall’esito del primo restano assorbiti.
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