Cassazione Civile, Ordinanza n. 19386/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione dello stato passivo di un fallimento proposta da un creditore cessionario, che contestava l'ammissione di una pluralità di crediti di natura bancaria, tributaria, previdenziale, professionale, lavorativa e di altre posizioni creditorie. In sede di merito la Corte d'appello aveva esaminato i singoli crediti e li aveva ritenuti, in larga parte, provati o comunque non validamente contestati, confermando l'ammissione; aveva inoltre affermato che i crediti dei lavoratori andavano ammessi al lordo delle ritenute fiscali, con trattenuta da operarsi dal curatore in sede di riparto. Il ricorso per cassazione era affidato a sei motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sull'impugnazione dello stato passivo, per la pretesa irrilevanza dell'ammissione dell'INPS e per asserite duplicazioni o incongruenze nel credito previdenziale; 2) travisamento della prova e violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2702 c.c. in relazione all'imputazione di un acconto di euro 3.700 al credito professionale di un avvocato; 3) violazione delle norme sulla prescrizione e dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., sostenendo che crediti tributari e previdenziali, anche se portati da cartelle non opposte, potevano essere eccepiti come prescritti e lamentando l'omessa valutazione della documentazione di causa; 4) violazione delle norme sulle spese processuali e sui parametri forensi, per avere la Corte d'appello determinato lo scaglione di valore sommando i crediti dei diversi intimati e applicato parametri medi anche rispetto a questioni limitate alla sola legittimazione; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese nei gradi di merito e di legittimità nonostante la pretesa soccombenza del ricorrente nei singoli gradi; 6) erronea applicazione del d.m. 55/2014 ai giudizi iniziati sotto la vigenza di precedenti tariffe professionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi, secondo, terzo e sesto motivi; ha rigettato il quinto motivo; ha accolto il quarto motivo limitatamente alla liquidazione delle spese, ritenendo errato il criterio di determinazione dello scaglione di valore mediante sommatoria di domande proposte contro più parti in cause scindibili e autonome. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state lasciate a carico del ricorrente, non essendosi costituiti gli intimati.
Norme richiamate
nel testo ante riforma 2006-2007
indicato come rimedio di impugnazione dello stato passivo; la Corte dà atto del principio già affermato in sede rescindente sulla legittimazione del creditore cessionario a proporlo.
richiamati nel primo motivo per censurare la decisione di merito sull'impugnazione dello stato passivo e l'ammissione dei crediti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è scrutinato in termini di omesso esame di fatti storici decisivi, ma i motivi sono ritenuti inammissibili per genericità o per difetto di decisività.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un diverso valore legale o si discosta dalla regola del prudente apprezzamento; non è deducibile per contestare il mero cattivo esercizio del convincimento di merito.
richiamato con riferimento alla prova documentale e alla contestazione sull'imputazione di un pagamento parziale.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la censura sulla prescrizione dei crediti è dichiarata inammissibile perché priva della necessaria specificità nella descrizione dei documenti e delle cartelle richiamate.
evocato in relazione alla prescrizione dei crediti tributari e previdenziali, ma senza specificità sufficiente per il controllo di legittimità.
art. 3 l. 8 agosto 1995 n. 335
richiamato quale norma in tema di prescrizione dei contributi previdenziali, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
in tema di spese, il giudice deve avere riguardo all'esito globale del processo; la ripartizione delle spese segue la soccombenza complessiva e non i singoli gradi.
la valutazione della soccombenza reciproca e la compensazione parziale delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, non censurabile se adeguatamente esercitato.
le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro
non si applica quando le domande sono rivolte contro più parti e danno luogo a cause scindibili e autonome; in tal caso il valore non si determina sommando i singoli crediti.
il valore della causa ai fini dei parametri forensi va determinato secondo le regole del codice di procedura civile; è errata la sommatoria di crediti autonomi per fissare lo scaglione.
richiamato per l'illustrazione del ricorso in memoria nel procedimento camerale.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che deduce omesso esame di fatti decisivi deve indicare con precisione il fatto storico trascurato, la sua decisività e il dato testuale o documentale da cui risulta; in mancanza, la censura è inammissibile.
- La denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale o si discosti dalla regola di valutazione imposta dalla legge; non è invece consentito usare tale norma per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Le cartelle esattoriali e, più in generale, i crediti documentati in atti devono essere censurati con indicazioni puntuali su data, notificazione, importo e natura del credito, se si intende far valere la prescrizione in sede di legittimità; altrimenti la doglianza difetta di specificità.
- Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il valore della causa non si determina sommando i crediti di domande proposte contro più parti quando i rapporti sono distinti e autonomi; la sommatoria è ammessa solo nei casi previsti dal codice per domande contro la medesima parte.
- In tema di spese di lite, il criterio guida è la soccombenza complessiva risultante dall'esito finale del processo e non l'andamento dei singoli gradi; la valutazione della soccombenza reciproca e dell'eventuale compensazione resta ampiamente discrezionale.
- I parametri del d.m. 55/2014 si applicano alla liquidazione giudiziale delle spese effettuata dopo la sua entrata in vigore, anche se la prestazione professionale è iniziata sotto la vigenza di tariffe precedenti, purché l'attività non sia ancora stata completata.
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