Cassazione Civile, Ordinanza n. 19428/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (chiamato all'eredità)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta da una creditrice del defunto contro il figlio di quest'ultimo, per far dichiarare la nullità della rinuncia all'eredità da lui formalmente compiuta; in subordine, la creditrice chiedeva di essere autorizzata ad accettare l'eredità in nome e per conto del rinunciante. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo che la rinuncia fosse nulla perché intervenuta dopo oltre venti anni dall'apertura della successione e dopo una tacita accettazione dell'eredità desunta dal possesso dei beni ereditari. In appello, il soccombente aveva censurato la sentenza di primo grado con più motivi, ma la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibili quasi tutti i motivi per asserita mancanza di specificità ex art. 342 c.p.c., ritenendo che si limitassero a riproporre difese già svolte in primo grado. Il ricorso per cassazione deduceva la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., contestando proprio la declaratoria di parziale inammissibilità dell'appello: il ricorrente sosteneva che le doglianze di gravame fossero specifiche perché miravano a denunciare omissioni e valutazioni errate del primo giudice, riproponendo correttamente le questioni già dedotte in primo grado e sviluppando, per alcuni motivi, una parte volitiva e una parte argomentativa sufficiente ai fini dell'art. 342 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, ai fini della specificità dei motivi di appello, non è necessario introdurre nuovi profili fattuali o giuridici rispetto al primo grado, purché l'atto consenta di percepire con certezza le censure rivolte alla sentenza impugnata. Ha quindi ritenuto che i motivi di appello dichiarati inammissibili dalla Corte territoriale fossero invece idonei a soddisfare l'art. 342 c.p.c., perché diretti a contestare omissioni e statuizioni del Tribunale e contenenti una critica specifica della decisione. La sentenza d'appello è stata perciò cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, affinché esamini la restante parte dell'appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È evocato come parametro di nullità della sentenza, ma la Corte decide la questione soprattutto sul versante della specificità dell'appello e non sviluppa un'autonoma ratio su questo articolo.
La Corte ribadisce che la specificità dei motivi di appello può essere soddisfatta anche mediante la riproposizione delle medesime ragioni già svolte in primo grado, purché la critica alla decisione impugnata sia adeguata, specifica e consenta di individuare con certezza le statuizioni contestate.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale denunciato in cassazione per la nullità della sentenza d'appello derivante dall'erronea declaratoria di inammissibilità dei motivi di gravame.
È richiamato per affermare che l'accettazione tacita di eredità richiede requisiti specifici, e che il possesso del bene da parte del chiamato, se avvenuto come comproprietario, non può essere automaticamente qualificato come tacita accettazione senza verificarne i presupposti.
È invocato dal ricorrente per sostenere che il possesso dei beni era esercitato nei limiti dell'uso della cosa comune da parte del comproprietario e non come comportamento univocamente rivelatore di accettazione ereditaria.
La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il motivo d'appello deve contenere una critica adeguata e specifica della sentenza, ma può anche riproporre le medesime questioni già sollevate in primo grado se ciò consente di cogliere con certezza il contenuto delle censure.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 342 c.p.c., la specificità del motivo di appello non richiede necessariamente argomentazioni nuove rispetto al primo grado: è sufficiente che l'atto individui con chiarezza le statuizioni impugnate e sviluppi una critica idonea a far comprendere le ragioni della contestazione.
- Un motivo di appello che denunci l'omessa considerazione di una questione già dedotta in primo grado non è inammissibile per il solo fatto di riproporre le stesse argomentazioni, se queste sono funzionali a evidenziare l'errore della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è erronea quando il gravame contenga, per ciascun capo censurato, una parte volitiva e una parte argomentativa sufficiente a rendere percepibile il dissenso rispetto alla sentenza di primo grado.
- In materia successoria, il possesso dei beni ereditari non integra automaticamente accettazione tacita: occorre verificare se il comportamento sia incompatibile con la volontà di rinunciare e se sia effettivamente riferibile alla qualità di chiamato all'eredità e non a diversa posizione giuridica, come quella di comproprietario.
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