Cassazione Penale, Ordinanza n. 10543/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo formalmente fondato su violazione di legge e difetto di motivazione. La censura riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; inoltre lamentava la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte ha rilevato che il motivo era generico e soprattutto privo di correlazione con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, che aveva già esaminato e motivato in modo completo i punti contestati, rendendo la doglianza inidonea a superare il vaglio di specificità richiesto per il ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo carente di specificità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non confrontava criticamente le ragioni della decisione di appello sul diniego delle attenuanti generiche, della non punibilità ex art. 131-bis c.p. e della sospensione condizionale della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come causa di non punibilità invocata dalla difesa, ma non concessa perché la censura era priva di specificità e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, anche per difetto di correlazione con la decisione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
Viene richiamato in modo generale il principio della specificità dei motivi di impugnazione in cassazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo non è specifico quando è generico o quando non si confronta con le ragioni effettivamente poste a base della decisione impugnata; la mancanza di correlazione integra difetto di specificità.
- La censura contro il diniego di attenuanti generiche, di particolare tenuità del fatto o di benefici di pena deve misurarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; una contestazione meramente assertiva è inammissibile.
- L'inosservanza dell'onere di specificità del motivo di ricorso determina l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., con conseguente condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- Quando il giudice di appello abbia già fornito una motivazione completa e non illogica sul diniego di un beneficio penale, la sua contestazione in cassazione deve evidenziare l'errore logico o giuridico specifico, non essendo sufficiente riproporre in forma generica le medesime richieste.
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