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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31212/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita di una partita di mele a uso industriale, pattuita con consegna "franco partenza". Il venditore otteneva decreto ingiuntivo per il prezzo; l'acquirente proponeva opposizione deducendo che la merce fosse affetta da vizi, mancanza di qualità o addirittura aliud pro alio, e chiedendo la risoluzione del contratto. Il Tribunale rigettava l'opposizione; la Corte d'appello confermava, ritenendo che, essendo il vettore incaricato dall'acquirente, il venditore rispondesse solo dell'integrità della merce al momento della spedizione e non dei danni verificatisi durante il trasporto, valorizzando anche l'assenza di riserve del vettore e le condizioni di trasporto. L'acquirente ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 1476, 1490, 1492, 2697 e 1510 c.c., sostenendo che nella vendita da piazza a piazza il venditore si libera solo dell'obbligo di consegna ma resta tenuto alla garanzia per i vizi non imputabili al trasporto; inoltre contestava l'inversione dell'onere della prova, poiché spettava al venditore dimostrare che i difetti derivassero dal trasporto. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, contestando che fosse ricavabile dalla comune esperienza l'affermazione secondo cui il trasporto in camion non refrigerato per quattro giorni, in estate, avrebbe sicuramente inciso sulla merce; lamentava anche che la sentenza avesse trascurato la perizia e le fotografie, dalle quali emergeva un grave deterioramento della fornitura incompatibile con un semplice danno da trasporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati entrambi i motivi nei limiti rilevanti. Ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato alla Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che nella vendita "franco partenza" il venditore, con la consegna al vettore, si libera soltanto dell'obbligo di consegna, ma non della garanzia per i vizi della cosa non imputabili al trasporto, che restano a suo carico se tempestivamente denunciati. Ha inoltre affermato che, una volta accertata l'esistenza dei vizi, incombe sul venditore dimostrare che essi siano derivati dal trasporto o comunque da causa non imputabile a lui, non potendo essere addossata al compratore la prova negativa di tale circostanza. Infine, ha censurato il ricorso alla comune esperienza per affermare che le modalità del trasporto avrebbero sicuramente deteriorato le mele, osservando che tale conclusione non è condivisibile in via generale senza un adeguato accertamento in fatto.

Norme richiamate

  • art. 1476 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per affermare gli obblighi del venditore nella compravendita; la Corte non ne sviluppa un autonomo principio, concentrandosi su art. 1510 e art. 1490 c.c.

  • art. 1490 c.c.

    La garanzia per vizi resta in capo al venditore anche nella vendita "franco partenza", per i vizi non imputabili al trasporto e tempestivamente denunciati.

  • art. 1492 c.c.

    Richiamato quale base delle domande di risoluzione/azioni connesse ai vizi della cosa venduta.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare che i difetti siano imputabili al trasporto e dunque non riferibili al venditore incombe su quest'ultimo, una volta allegati e provati i vizi da parte dell'acquirente.

  • art. 1510 c.c.

    Nella vendita da piazza a piazza con clausola "franco partenza" il venditore si libera solo dell'obbligazione di consegna al vettore, non anche della garanzia per i vizi della merce non dovuti al trasporto.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte censura l'uso improprio della comune esperienza per dedurre automaticamente che il trasporto abbia deteriorato la merce, trattandosi di valutazione non consentita in assenza di un fondamento fattuale adeguato.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma processuale richiamata quale vizio denunciato per violazione di legge.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Norma processuale richiamata quale vizio denunciato per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 380bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • Nella vendita di cosa mobile con clausola "franco partenza" o vendita da piazza a piazza, la consegna della merce al vettore designato libera il venditore solo dall'obbligo di consegna, ma non estingue la garanzia per i vizi originari della cosa venduta non imputabili al trasporto.
  • Una volta che l'acquirente abbia allegato e provato l'esistenza dei vizi della merce, spetta al venditore dimostrare che quei difetti siano dovuti al trasporto o comunque a causa a lui non imputabile, non potendo essere imposto al compratore di provare il fatto negativo della non imputabilità.
  • L'accertamento del giudice di merito non può fondarsi su una generalizzazione di comune esperienza priva di adeguato supporto, specie quando si affermi che determinate modalità di trasporto abbiano inevitabilmente causato il deterioramento di una merce deperibile.
  • L'accettazione della merce senza riserve da parte del vettore non equivale automaticamente ad accettazione senza riserve da parte dell'acquirente e non esclude di per sé la garanzia per vizi verso il venditore.
  • Per escludere la responsabilità del venditore per vizi emersi dopo la spedizione è necessario un accertamento concreto sulla riconducibilità dei difetti al trasporto, non essendo sufficiente il mero rilievo che la merce è stata trasportata prima della contestazione.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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