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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08404/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una associazione professionale di avvocati aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare di alcuni compensi professionali, sia per attività giudiziale sia per attività stragiudiziale, oltre a un compenso per l’attività svolta da uno dei professionisti quale segretario del consiglio di amministrazione e dell’assemblea dei soci della società poi fallita. Il giudice delegato aveva ammesso solo in parte il credito; il tribunale, decidendo sull’opposizione allo stato passivo, aveva rigettato l’opposizione rilevando: (a) per il compenso relativo all’incarico di segretario, che non era provata l’attività di assistenza legale nella misura dedotta e che mancava la data certa della missiva recante la determinazione del compenso; (b) per l’attività stragiudiziale, che non erano stati allegati elementi idonei a dimostrare i fatti costitutivi del diritto e che la documentazione prodotta non riferiva ad attività diversa da quella già ammessa al passivo. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: violazione dell’art. 2704 c.c. per avere il tribunale escluso la data certa della scrittura sul compenso, omesso esame di fatti decisivi relativi al conferimento dell’incarico e alle istanze istruttorie, e omesso esame/ nullità della motivazione in relazione al credito per attività stragiudiziale, sostenendo che il tribunale non avesse considerato la distinzione temporale e contenutistica rispetto alla parcella già ammessa e che mancasse contestazione del curatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il decreto del tribunale si fondava su una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggere il rigetto: da un lato l’assenza di prova dell’attività professionale nella misura dedotta e dall’altro la mancanza di data certa della scrittura sul compenso; inoltre, per il credito stragiudiziale, la motivazione del tribunale era ritenuta sufficiente perché evidenziava la mancata dimostrazione di fatti costitutivi ulteriori rispetto a quelli già coperti dall’ammissione al passivo. Le censure del ricorrente sono state reputate, in sostanza, dirette a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove documentali, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha altresì osservato che il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non può riguardare argomentazioni difensive o istanze istruttorie, ma solo fatti storici decisivi; e che, essendo il curatore rimasto contumace nel giudizio di opposizione, non era invocabile il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. nei suoi confronti. Spese non liquidate per mancata costituzione della procedura intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis n. 2 c.c.

    privilegio ex art. 2751-bis n. 2 cod. civ.

    richiamato come titolo di privilegio per parte del credito professionale insinuato al passivo.

  • art. 2704 c.c.

    la censura sulla data certa è stata ritenuta inidonea perché il tribunale aveva autonomamente fondato il rigetto anche sulla mancata prova dell’attività professionale; inoltre la doglianza mirava in sostanza a una rivalutazione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per dedurre violazione di legge, ma la doglianza è stata ritenuta sostanzialmente diretta a contestare gli accertamenti di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per lamentare nullità della motivazione ex art. 132 c.p.c.; il motivo è stato ritenuto inammissibile perché il decreto conteneva una motivazione sufficiente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare deduzioni difensive, argomentazioni o istanze istruttorie.

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione è richiamato solo con riferimento alle parti costituite; non opera nei confronti della parte rimasta contumace.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione del decreto è stata ritenuta sufficiente perché rendeva comprensibile l’iter logico seguito dal tribunale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve colpire tutte le rationes; la mancata censura anche di una sola comporta l’inammissibilità delle doglianze residue per difetto di interesse.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o della prova documentale sotto le spoglie della violazione di legge o del vizio motivazionale.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, non già il mancato esame di argomentazioni difensive, domande, eccezioni o istanze istruttorie.
  • La motivazione del provvedimento è sufficiente quando consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice per la decisione, anche se concisa.
  • Il principio di non contestazione opera tra parti costituite e non può essere invocato nei confronti della parte contumace.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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