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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34065/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dal pubblico ministero avverso un decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ricorrente ha impugnato l’ordinanza davanti alla Corte di cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto che il provvedimento di liquidazione non gli sarebbe mai stato notificato o comunicato e che non vi sarebbe prova della trasmissione del fascicolo completo del provvedimento all’ufficio competente della Procura; con il secondo ha contestato che il giudice di merito non avesse considerato un’attestazione del direttore amministrativo secondo cui non vi era mai stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, da parte della cancelleria del Tribunale. La censura sostanziale era dunque quella sulla decorrenza del termine per opporsi al decreto di liquidazione e sulla prova dell’effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell’ufficio requirente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto anzitutto mancante l’esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito autonomamente idoneo a determinare l’inammissibilità. In ogni caso, ha reputato inammissibili anche le doglianze nel merito, osservando che la comunicazione del provvedimento di liquidazione può avvenire anche in forma equipollente, purché sia assicurata l’effettiva conoscenza del destinatario; nel caso concreto, il Tribunale aveva valorizzato l’annotazione "al visto PM" nel fascicolo, da cui aveva desunto l’ingresso del provvedimento nella sfera di conoscibilità del pubblico ministero. Ha inoltre condiviso la valutazione secondo cui l’opposizione, proposta oltre due anni dopo tale data, era comunque tardiva sia rispetto al termine di 30 giorni ritenuto applicabile dal giudice di merito, sia rispetto al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Infine, ha dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta di definizione in camera di consiglio.

  • art. 136 c.p.c.

    Indicato, nel combinato disposto richiamato dalla Corte, come norma sulla comunicazione del provvedimento, suscettibile di forme equipollenti purché vi sia effettiva conoscenza.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 136 c.p.c. quale parametro del meccanismo di comunicazione del provvedimento.

  • art. 327 c.p.c.

    Considerato applicabile ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche quando non comunicati o notificati, con decorrenza dal deposito/pubblicazione del provvedimento.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento del raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando difetta l’esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito che deve emergere autonomamente dal ricorso.
  • La comunicazione di un provvedimento di liquidazione può essere effettuata anche mediante modalità equipollenti rispetto a quelle tipiche, purché risulti comunque provata l’effettiva conoscenza del destinatario.
  • In materia di impugnazione dei provvedimenti decisori non comunicati o notificati, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione del provvedimento.
  • Per contestare la tardività dell’opposizione non è sufficiente allegare un generico disservizio organizzativo dell’ufficio destinatario, se il provvedimento risulta comunque entrato nella sua sfera di conoscibilità.
  • La mancata attività difensiva della parte intimata consente di non liquidare spese, mentre per il ricorrente soccombente può essere disposto l’ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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