Cassazione Penale, Sentenza n. 2006/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 648 c.p., contestando: 1) la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esimente/mitigazione per fatti di modesta offensività) in relazione a un ciclomotore parzialmente danneggiato e alla occasionalità della condotta; 2) la severità della pena, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'erronea considerazione della recidiva
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è inammissibile perché la questione relativa all'art. 131-bis non era stata dedotta in appello e quindi non poteva essere sollevata in cassazione (art. 606, comma 3 c.p.p.). Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che l'apprezzamento dei fatti e la determinazione del trattamento sanzionatorio (compreso il riconoscimento di attenuanti ex artt. 62, n.4 e 648, comma 4 c.p. e l'applicazione mitigata della recidiva mediante il giudizio di equivalenza ex art. 69 c.p.) siano questioni di merito congruamente motivate e non sindacabili in sede di legittimità. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Si tratta dell'istituto che può determinare l'esclusione o l'attenuazione della sanzione per fatti di modesta offensività; tuttavia la sua applicazione deve essere tempestivamente prospettata nel grado di giudizio competente (in questo caso non era stata dedotta in appello), per cui la Cassazione non può trattarla ex novo
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando il motivo incida su questioni che non sono state dedotte o contestate nel giudizio di merito; applicata per dichiarare inammissibile il primo motivo
Riferimento a una circostanza attenuante che i giudici di merito hanno riconosciuto e che ha influenzato il trattamento sanzionatorio complessivo
art. 648, quarto comma, cod. pen.
Il giudice di merito ha richiamato una previsione collegata al reato contestato per riconoscere attenuanti o parametri di valutazione della pena
Norma che consente di valutare la recidiva in termini di equivalenza e mitigazione; la Corte d'appello ha applicato un giudizio di equivalenza che attenua l'effetto della recidiva
Consente alla Corte di Cassazione, all'esito del giudizio, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende come sanzione per l'impugnazione, valutando i profili di colpa dell'impugnazione stessa
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186 (giurisprudenza citata)
Precedente richiamato per i criteri di valutazione della colpa nell'impugnazione e dell'irrogazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente
Massime di principio
- Questioni sostanziali o novità normative (es. applicabilità dell'art. 131-bis) devono essere dedotte tempestivamente nel giudizio di merito (al più tardi in appello), altrimenti risultano inammissibili in cassazione
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né la valutazione equitativa della pena quando il giudizio di merito è congruamente motivato: le censure sulla discrezionalità del giudice in ordine a riconoscimento di attenuanti e valutazione della recidiva sono difficilmente ammissibili se attengono al merito
- Il riconoscimento di attenuanti parziali e il ricorso a istituti come il giudizio di equivalenza per mitigare la recidiva sono strumenti a disposizione del giudice di merito per adeguare la pena alla personalità dell'imputato e alla gravità concreta del fatto
- Chi intende ottenere benefici di non punibilità o significative attenuazioni (p.es. per modesta offensività) deve porre specificamente la questione nei gradi di giudizio idonei e allegare fatti e circostanze che la giustifichino
- La presentazione di un ricorso infondato o formulato senza aver utilizzato le vie processuali precedenti può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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