Cassazione Civile, Sentenza n. 7553/2021 del 17/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le attrici avevano convenuto in giudizio Autostrade Meridionali e Torno per ottenere il risarcimento dei danni a un immobile derivanti dall'esecuzione di lavori (danni materiali e deprezzamento). In primo grado il Tribunale aveva condannato solo l'appaltatore Torno. La Corte d'appello di Napoli, accogliendo l'appello delle attrici, aveva dichiarato la responsabilità solidale di Autostrade Meridionali e Torno per i danni derivanti dall'esecuzione dei lavori. Autostrade Meridionali ha impugnato la sentenza in Cassazione sostenendo, in sintesi, che: 1) di regola la responsabilità dei danni causati nell'esecuzione di un appalto grava sull'appaltatore; 2) la committente è responsabile solo se ha ingerenze vincolanti nell'esecuzione, per "culpa in eligendo" o per fatto proprio (es. progetto od ordini vincolanti); 3) la consegna del bene all'appaltatore trasferirebbe la custodia (art.2051 c.c.) e quindi escluderebbe la responsabilità della committente; 4) la Corte d'appello avrebbe motivato in modo illogico e senza adeguata prova le proprie conclusioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Autostrade Meridionali. Ha confermato che, nel contesto degli appalti (e in particolare delle opere pubbliche), la committente resta gravata della responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.2051 c.c. connessa alla custodia della cosa oggetto dei lavori: la mera consegna del bene all'appaltatore non esonera il committente da tale responsabilità, che trova limite esclusivamente nel caso fortuito. La Corte ha precisato inoltre che, pur rimanendo di regola l'appaltatore responsabile per i danni derivanti dall'esecuzione dei lavori, la specificità dell'appalto pubblico (obbligatorietà della direzione dei lavori, poteri di controllo e ingerenza) giustifica la responsabilità concorrente o solidale del committente quando il danno si ricollega all'esecuzione dei lavori o a direttive/varianti della committente. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili o infondati i motivi che cercavano una rinnovazione della prova o una diversa valutazione degli accertamenti di merito e ha condannato la ricorrente alle spese.
Norme richiamate
"responsabilità oggettiva"
La Corte afferma che il committente proprietario/possessore resta custode della cosa anche durante l'esecuzione dei lavori e risponde oggettivamente dei danni da essa provocati; la consegna del bene all'appaltatore non elimina la responsabilità del committente, che può esonerarsi solo provando il caso fortuito (imprevedibilità/inevitabilità) o che il danno è attribuibile esclusivamente a condotta imprevedibile dell'appaltatore.
Norma generale del fatto illecito: la responsabilità dell'appaltatore e, in taluni casi, del committente può fondarsi su colpa ex art.2043 c.c. (es. violazione di regole di cautela).
Richiamata nella giurisprudenza come possibile fonte di responsabilità del committente per il fatto illecito degli esecutori, ma applicabile solo se l'appaltatore è ridotto a "nudus minister" o l'esecuzione è sottratta alla sua autonomia.
Rinvio alla disciplina della responsabilità solidale e dell'azione di regresso tra responsabili; principio rilevante per eventuali rapporti interni tra committente e appaltatore.
Richiama la posizione autonoma dell'appaltatore che assume l'organizzazione dei mezzi e il rischio dell'opera, fondamento della regola per cui di norma l'appaltatore risponde dei danni in esecuzione dell'appalto.
Principio secondo cui gli effetti del contratto operano tra le parti e non vincolano i terzi: clausole contrattuali che trasferiscono a livello negoziale la responsabilità non possono esonerare il committente nei confronti dei terzi.
Riferimento all'interesse processuale nel contesto della discussione sul litisconsorzio e sulla necessità o meno della partecipazione di più soggetti al giudizio; la Corte valorizza un approccio concreto all'interesse al contraddittorio.
Norma richiamata in relazione alla rinnovazione della notifica del ricorso in ipotesi di integrazione del contraddittorio; la Corte osserva che la partecipazione va valutata concretamente.
art. 111 Cost.
Richiamato per sostenere che l'interpretazione del litisconsorzio necessario deve essere concreta e bilanciata con il principio della ragionevole durata del processo; non automatismi formali.
Norme processuali richiamate nelle censure relative alla motivazione e alla valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte ritiene infondate le critiche che chiedevano rivalutazioni dei fatti di merito.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato i motivi proposti (violazione di norme di diritto, vizio di motivazione) e li ha rigettati o dichiarati inammissibili quando attenevano alla rivalutazione del merito.
Richiamata nella memoria per far valere questioni processuali nuove e sulla eventuale irregolare notifica: la Corte sottolinea la necessità di dedurre tempestivamente tali questioni e valuta concretamente l'interesse al contraddittorio.
art. 101 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici)
Citato come espressione normativa dell'obbligatorietà della direzione dei lavori negli appalti pubblici (anche se inapplicabile ratione temporis), utile a motivare la minore autonomia dell'appaltatore nell'appalto pubblico e i poteri di controllo della stazione appaltante.
Massime di principio
- In presenza di lavori appaltati su un bene immobile il committente proprietario/possessore resta di regola custode ai sensi dell'art.2051 c.c.; la consegna del bene all'appaltatore non esclude automaticamente la responsabilità del committente verso i terzi.
- Di norma l'appaltatore è responsabile per i danni causati nell'esecuzione dei lavori; il committente risulta responsabile (in concorso o in via esclusiva) se: a) ha impartito direttive vincolanti o varianti tali da limitare l'autonomia dell'appaltatore; b) ha fornito un progetto difettoso; c) ha scelto un appaltatore manifestamente inidoneo (culpa in eligendo); o d) l'appaltatore è stato ridotto a "nudus minister".
- Nell'appalto di opere pubbliche la maggiore presenza di poteri di controllo e direzione (direttore dei lavori, sospensione/varianti) giustifica una più frequente responsabilità concorrente o solidale del committente a tutela del terzo.
- Il committente che intenda esonerarsi dalla responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.2051 c.c. deve fornire prova del caso fortuito: l'evento deve essere imprevedibile e inevitabile, non semplicemente riconducibile a un inadempimento contrattuale dell'appaltatore.
- Clausole contrattuali che attribuiscono tutta la responsabilità all'appaltatore non possono precludere al terzo di agire anche contro il committente, perché il contratto opera solo erga partes.
- Nel giudizio di impugnazione o di legittimità il giudice verifica concretamente l'interesse al contraddittorio e al litisconsorzio necessario: la partecipazione di tutte le parti della fase di merito non è automatica se manca un reale interesse a contraddire.
- Se l'area di cantiere rimane aperta al pubblico o l'immobile continua ad essere utilizzato, la custodia (e quindi la responsabilità ex art.2051 c.c.) può rimanere anche in capo al committente, determinando responsabilità concorrenti con l'appaltatore.
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