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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7417/2021 del 17/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (mandante)

La controversia

La controversia trae origine da un mandato conferito al ricorrente per la lottizzazione di un terreno. La mandante aveva stipulato con un terzo un preliminare di vendita avente a oggetto l’intero terreno prima del conferimento del mandato; in precedenza, la Corte d’appello di Catania aveva pronunciato la sentenza n. 1382/2015. Con la sentenza n. 16315/2018, la Cassazione aveva rigettato il ricorso principale del mandatario e accolto il primo motivo del ricorso incidentale della mandante, assorbiti gli altri. Il mandatario ha quindi proposto ricorso per revocazione articolato in tre motivi. Con il primo, deduceva un errore di fatto ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Cassazione non avesse esaminato la parte del secondo e del settimo motivo del precedente ricorso in cui venivano denunciati l’omesso esame di prove documentali e del fatto decisivo della scoperta del preliminare stipulato con il terzo; affermava che il preliminare costituiva un impedimento alla lottizzazione e che la sua mancata considerazione aveva inciso anche sull’accoglimento del ricorso incidentale e sul riconoscimento del danno alla mandante. Il ricorrente ha rinunciato al secondo e al terzo motivo con memoria ex art. 378 c.p.c. Il difensore ha comunicato un impedimento a partecipare all’udienza, senza chiedere il rinvio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non denunciava l’omessa decisione su un motivo, ma contestava il modo riassuntivo in cui i motivi erano stati riferiti nella precedente sentenza: l’eventuale omissione di circostanze nella sintesi non equivale alla supposizione della loro inesistenza. Ha inoltre richiamato il principio per cui non ricorre errore revocatorio quando sul motivo vi sia stata una decisione, anche se la motivazione non abbia esaminato specificamente tutte le argomentazioni, poiché si tratterebbe di un errore di giudizio. Il motivo è stato ritenuto anche infondato: la precedente sentenza menzionava i preliminari e i giudizi promossi dai promissari acquirenti ex art. 2932 c.c., e le ragioni del rigetto dei motivi ordinari erano indipendenti dall’esame dei singoli elementi fattuali asseritamente trascurati, sicché mancava anche la decisività dell’errore prospettato. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della rinuncia. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel suo complesso; il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 14.000 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    E’ manifestamente inammissibile, in quanto basato non già su un fatto, ma sul modo in cui sono stati riferiti in sentenza il secondo ed il settimo motivo del ricorso ordinario, ossia su un’attività di enunciazione necessariamente riassuntiva rispetto alla quale l’eventuale pretermissione di circostanze non integra una negazione delle stesse, ma può solo costituire un’attività riassuntiva insufficiente.

    La revocazione per errore di fatto è inammissibile se la censura riguarda soltanto il modo in cui la sentenza ha riassunto i motivi del ricorso e l’eventuale omissione di circostanze nella sintesi, anziché una svista percettiva su un fatto.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    A ciò deve aggiungersi il rilievo che, benchè sia “esperibile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso”, tuttavia “deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perchè in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio” (Cass. S.U. n. 31032/2019).

    Il mancato esame di uno o più motivi da parte del giudice di legittimità può essere denunciato con revocazione per errore di fatto; non ricorre però il vizio revocatorio quando la pronuncia sul motivo sia intervenuta, anche se non abbia valutato specificamente tutte le argomentazioni, perché in tal caso la censura investe un errore di giudizio.

  • art. 2932 c.c.

    Premesso che, nell’illustrare il secondo e il settimo motivo, la sentenza impugnata menziona espressamente (direttamente, quanto al secondo e indirettamente quanto al settimo, mediante richiamo al contenuto del secondo) i contratti preliminari stipulati dalla Mo. con terzi e la pendenza di giudizi ex art. 2932 c.c.. incardinati dai promissari acquirenti, per poi rigettare il secondo in quanto involgente valutazioni di merito e il settimo perchè incentrato su una non scrutinabile insufficienza della motivazione, il motivo di revocazione risulta inammissibile e – comunque – infondato.

    La norma è richiamata per identificare i giudizi promossi dai promissari acquirenti; la decisione la utilizza come elemento che conferma che la precedente sentenza aveva considerato i preliminari e la relativa vicenda, escludendo la dedotta svista percettiva.

  • art. 378 c.p.c.

    Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con la quale ha dichiarato di rinunciare al 2 e al 3 motivo.

    La memoria è stata utilizzata per dare atto della rinuncia ai motivi secondo e terzo; la Corte ne ha fatto conseguire la sopravvenuta carenza di interesse.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    Il comma è richiamato quale norma di riferimento per determinare l’importo del contributo unificato aggiuntivo, pari a quello dovuto per il ricorso, quando ne sussistano i presupposti.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto contro una sentenza di legittimità non è esperibile per contestare la sintesi dei motivi compiuta nella decisione: l’eventuale omissione di circostanze nella loro esposizione riassuntiva non equivale alla supposizione della loro inesistenza.
  • La revocazione per errore di fatto può essere proposta quando il giudice di legittimità non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso; è invece esclusa quando sul motivo sia intervenuta una pronuncia, anche se la motivazione non abbia esaminato specificamente tutte le argomentazioni, poiché la censura investe in tal caso un errore di giudizio.
  • L’errore di fatto dedotto in revocazione deve essere decisivo: non ricorre tale requisito quando le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata sono indipendenti dall’esame degli elementi fattuali che si assumono non percepiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneRevocazione

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