Cassazione Civile, Sentenza n. 7409/2021 del 17/03/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Rossi aveva vinto davanti al Giudice di pace la causa di opposizione a sanzione amministrativa e gli erano state liquidate spese di lite per euro 60. Il Comune di Roma notificò poi l'emissione di un mandato di pagamento e mise a disposizione euro 82,62 entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Rossi rifiutò tale adempimento e, dopo circa un anno e mezzo, promosse azione esecutiva intimando precetto per euro 622,32, somma ottenuta aggiungendo al credito originario le spese successive di esecuzione. Il Comune oppose l'esecuzione sostenendo di aver adempiuto nei termini previsti dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 conv. L. n. 30/1997. I giudici di merito (Giudice di pace e poi Tribunale) ritennero che il pagamento offerto dal Comune entro 120 giorni costituisse adempimento. Rossi impugnò e la Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due motivi principali: 1) difetto di specificità del ricorso ai sensi dell'art. 366 c.p.c. nn. 4 e 6, poiché il ricorrente non ha chiarito in che modo e a quali voci pretenda somme molto superiori a quelle indicate nel titolo esecutivo; 2) abuso del processo, in quanto Rossi aveva rifiutato un pagamento offerto e successivamente aveva cercato di ottenere con l'esecuzione una evidente e ingiustificata lievitazione del credito. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, ha condannato Rossi alle spese di giudizio in cassazione (liquidate in euro 900 più oneri) e al pagamento di ulteriori somme a titolo di sanzione ex art. 96 c.p.c.; ha inoltre disposto l'obbligo di versare il contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996 conv. L. n. 30/1997
testo citato nella motivazione
stabilisce che le amministrazioni completano le procedure di esecuzione e pagamento entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né notificare precetto. La Corte ha ritenuto che il pagamento disposto entro 120 giorni costituisce adempimento dell'amministrazione.
art. 366 c.p.c.
richiede che il ricorso per cassazione sia specifico e contenga gli elementi necessari per valutare la fondatezza delle censure; la mancata specificazione delle voci di credito ha comportato inammissibilità per difetto di specificità.
art. 100 c.p.c.
richiamato implicitamente
collegato al requisito dell'interesse ad agire: la Corte ha ritenuto che, senza adeguata specificazione, non era possibile valutare l'interesse reale a ricorrere.
art. 1175 c.c.
imponendo il dovere di correttezza, la Corte ha usato questo principio per valutare il comportamento del creditore che rifiuta un pagamento offerto e avvia esecuzioni finalizzate ad aumentare il credito.
art. 1176 c.c.
sulla diligenza nel comportamento delle parti; la Corte contrappone il dovere di diligenza del debitore con il dovere di correttezza del creditore.
art. 1375 c.c.
richiama il principio di buona fede nei rapporti contrattuali e processuali: il creditore deve accettare adempimenti anche inesatti se gli scostamenti sono minimi e senza pregiudizio apprezzabile.
art. 2, comma 2-quinquies, lettera d, L. 24.3.2001 n. 89
riconosce normativamente la possibilità di sanzionare l'abuso del processo; la Corte ne ha fatto riferimento come fondamento giuridico dell'istituto.
art. 385 c.p.c.
attribuisce alla Corte la condanna alle spese di lite per il giudizio di legittimità; la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese del giudizio di cassazione.
art. 96 c.p.c.
consente la condanna per comportamento processuale scorretto o di mala fede; la Corte ha applicato una sanzione equa pari alla misura delle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, DPR 30.5.2002 n. 115
prevede il versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di manifesta inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento.
Decreto ministeriale 10.3.2014 n. 55
richiamato in relazione alla liquidazione forfettaria delle spese vive e dei compensi forensi; la Corte ha liquidato le spese comprendendo oneri e spese forfettarie secondo la normativa vigente.
Decreto ministeriale 127/2004 (tariffa professionale)
menzionato dal ricorrente
il ricorrente ha sostenuto che la tariffa professionale prevedeva compensi per l'attività svolta dopo la pubblicazione della sentenza; la Corte non ha accolto tale argomento, ritenendo irrilevante rispetto all'inammissibilità e all'abuso processuale.
Massime di principio
- Se un'amministrazione pubblica dispone il pagamento entro il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 conv. L. 30/1997, il creditore non può in genere procedere immediatamente ad esecuzione forzata; il pagamento disposto nei termini è considerato adempimento.
- In sede di esecuzione e di impugnazione è necessario specificare chiaramente le voci di credito aggiuntive contestate rispetto al titolo esecutivo; la Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c.
- Il creditore ha un dovere di correttezza e buona fede: rifiutare un pagamento offerto entro termini previsti e avviare dopo tempo esecuzioni tese a moltiplicare il credito può essere qualificato come abuso del processo e portare a sanzioni.
- Le richieste di rifusione di spese successive all'emissione del titolo (spese di esazione, compensi dell'avvocato) devono essere ben documentate e indicate tempestivamente (ad es. nel precetto); non è sufficiente assumere genericamente che tali somme siano dovute.
- La Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione ex art. 96 c.p.c. quando emergano mala fede o colpa grave nella condotta processuale.
- Prima di promuovere esecuzione forzata contro un'amministrazione, conviene verificare l'effettivo stato di emissione e ritiro del mandato di pagamento e, se necessario, opporsi con mezzi adeguati e documentati evitando atteggiamenti dilatori o mirati a ingiustificata moltiplicazione dei costi.
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