Cassazione Civile, Sentenza n. 7407/2021 del 17/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Locri che aveva confermato l'opposizione proposta dalla Compagnia Italiana avverso decreto ingiuntivo ottenuto dallo Studio Legale per €508,90 trattenuti a titolo di ritenuta d'acconto su un onorario di €3.626,97. Il ricorrente deduceva che la ritenuta fosse illegittima in quanto lo studio, costituito come società tra professionisti (anche in forma di società di capitale), avrebbe dovuto essere qualificato fiscalmente come produttore di reddito d'impresa (escludendo la ritenuta applicabile alle prestazioni di lavoro autonomo), richiamando circolari e risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate e la disciplina delle STP (art.10 legge 183/2011)
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la qualificazione del reddito di una società tra professionisti come reddito d'impresa o come reddito di lavoro autonomo dipenda dalla concreta configurazione organizzativa della società: occorre accertare, caso per caso, se esista un'autonoma organizzazione (capitale, lavoro altrui, struttura) tale da "spersonalizzare" l'attività professionale e far prevalere l'elemento imprenditoriale. Nel caso di specie il Tribunale di Locri aveva correttamente escluso la natura d'impresa del reddito poiché gli appellanti non avevano prodotto prove (es. visure societarie, capitale investito, modalità concreta di esercizio) atte a dimostrare una struttura organizzativa autonoma. Le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art.5, comma 3, lett. c)
Riferimento alla disciplina delle associazioni senza personalità giuridica tra professionisti; la sentenza discute se il reddito delle STP possa rientrare nella stessa categoria (reddito di lavoro autonomo) in assenza di norma fiscale specifica
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art.53
Richiamato come norma che qualifica come redditi di lavoro autonomo le prestazioni professionali, tema centrale per la qualificazione del reddito delle STP
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art.6, comma 3
Richiamato nel confronto con le norme che qualificano redditi di impresa per determinate forme societarie; la Corte confronta criterio soggettivo e oggettivo
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art.73 e art.81, comma 1
"il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali ... è considerato reddito di impresa"
Queste disposizioni vengono richiamate per l'argomentazione secondo cui alcune forme societarie producono in via ordinaria reddito d'impresa, ma la Corte esclude automatismi senza verifica dell'organizzazione reale
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art.25
la ritenuta d'acconto non deve essere operata "per prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese"
Norma centrale sul punto che disciplina l'applicabilità della ritenuta; la Corte rimanda alla necessità di accertare se la prestazione derivi da attività d'impresa
Legge 12 novembre 2011, n. 183 - art.10
Norma che disciplina le società tra professionisti (STP); la Corte la considera rilevante per il profilo oggettivo dell'attività professionale svolta in via esclusiva dai soci
D.lgs. 2 febbraio 2011, n. 96
Riferimento alla disciplina (in materia di talune società professionali) utile al confronto normativo e prassico
Codice civile - art.2238
Principio civilistico richiamato: le attività intellettuali non sono commerciali, salvo quando la prestazione professionale diventi elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa; la Corte assume questo criterio come chiave interpretativa in assenza di regola fiscale specifica
Codice civile - art.2082
Definizione di imprenditore (attività economica organizzata); la Corte richiede la verifica della sussistenza di tale profilo per qualificare il reddito come d'impresa
D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - art.2 (IRAP)
Richiamato per il principio che l'IRAP colpisce il valore aggiunto delle attività autonomamente organizzate, utile al confronto sull'elemento organizzativo
Risoluzioni e note dell'Agenzia delle Entrate (es. ris. 118/2003, 56/2006, interpelli 8/5/2014 e 18/10/2014, ris. 35/2018, note 19/12/2017 n.43619)
La Corte prende atto delle diverse posizioni dell'Amministrazione finanziaria (orientamenti ondivaghi) secondo cui talvolta prevale la veste societaria (reddito d'impresa) e talaltra il contenuto professionale (reddito di lavoro autonomo); le circolari non sono vincolanti ma rilevanti per il quadro interpretativo
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art.13, comma 1-quater
Norma richiamata con riferimento all'ulteriore contributo unificato eventualmente dovuto
Massime di principio
- La qualificazione fiscale del reddito prodotto da una società tra professionisti (STP) non è automatica: va verificata la concreta organizzazione. Se prevale un'autonoma struttura organizzativa (capitale, lavoro altrui, struttura aziendale) il reddito può essere considerato reddito d'impresa; in assenza di tale organizzazione prevale la natura di reddito di lavoro autonomo
- Le circolari e le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate possono orientare, ma non sostituiscono l'accertamento probatorio: occorre produrre elementi documentali (es. visure, dati sul capitale investito, organico, modalità operative) per dimostrare la sussistenza di una struttura imprenditoriale
- Se il reddito è qualificato come reddito d'impresa non si applica la ritenuta prevista per le prestazioni di lavoro autonomo (art.25 DPR 600/1973); se è reddito di lavoro autonomo, la ritenuta è normalmente dovuta
- In assenza di una disciplina fiscale specifica prevale il criterio civilistico (art.2238 e art.2082 c.c.): dunque il confine tra attività professionale autonoma e attività imprenditoriale si determina sul piano dell'organizzazione effettiva
- Nelle controversie simili, le parti interessate dovrebbero raccogliere e produrre elementi probatori sulla reale struttura societaria (contabilità, bilanci, visure, presenza di dipendenti/strutture, investimenti in capitale) per ottenere una qualificazione coerente del reddito
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